Sentenza n. 1105/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 924/2022, pubblicata il 17/6/2022, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, resa nel giudizio recante R.G. 1331/2022, notificata in forma esecutiva il 4/7/2024, appellata e confermata dalla sentenza n. 4451/2023 resa dalla Corte d'Appello di Napoli - Sezione Lavoro e passata in giudicato come da certificazione del 19/7/2024, per la parte in cui l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è stata condannata al pagamento delle spese legali in attribuzione agli avvocati Francesco Sicignano e Vincenzo Del Sorbo, pari ad € 300,00 oltre accessori di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione, alla data di proposizione del ricorso, della sentenza del giudice ordinario che aveva condannato l'Azienda Sanitaria Locale al pagamento di 300 euro, oltre accessori, per spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori procedenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli e passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud al pagamento, in loro favore e in attribuzione, delle spese legali pari a 300 euro oltre accessori. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato una determina di pagamento e ha eseguito il pagamento il 20 novembre 2025. Le parti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso in ragione dell'integrale adempimento dell'obbligazione risultante dal titolo giudiziale. Ha posto le spese del giudizio a carico dell'Azienda Sanitaria Locale, applicando la soccombenza virtuale: l'Amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 300 euro, oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione adempie integralmente al comando contenuto nel titolo giudiziale nel corso del processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché è stato conseguito il bene della vita perseguito dal ricorrente.
- L'adempimento dell'Amministrazione successivo alla proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna alle spese, che possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora il ricorso fosse stato necessario al conseguimento dell'adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →