Sentenza n. 9418/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza Tribunale di Frosinone n. 316/2025, pubbl. il 20/03/2025, RG n. 3985/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero ad attivarla per euro 1.000,00 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 316/2025, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di attivare in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo complessivo di euro 1.000,00 oltre interessi legali. Il Ministero, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ufficio scolastico territoriale per la provincia di Frosinone si sono costituiti con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Poiché il titolo esecutivo proveniva dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il controllo del giudice amministrativo è stato limitato all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo, senza integrazione o rinnovazione degli accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'Amministrazione non ha dimostrato né chiarito l'esecuzione della sentenza; il ricorso è stato quindi accolto secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
La norma consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Norma richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione sostanziale richiamata nel titolo giudiziale posto in esecuzione, che fonda il diritto della docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici considerati.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza impone uno specifico obbligo di facere all'amministrazione.
- Quando il titolo da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo accerta soltanto l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Se il creditore allega l'inadempimento del titolo esecutivo e l'amministrazione, costituitasi in giudizio, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine e i poteri necessari per dare esecuzione al giudicato.
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