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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21648/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ente locale recuperava a tassazione la TASI per l'anno 2014 su alcune unità immobiliari site in Roma e intestate alla società contribuente. Nei gradi di merito la domanda della società era stata rigettata; la sentenza d'appello ha confermato il rigetto rilevando che la decisione di primo grado si fondava sull'effetto estensivo di un giudicato esterno formatosi tra le parti in relazione a pregresse pronunce, e che l'appello non aveva censurato specificamente tale profilo. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e travisamento dei fatti, sostenendo che i beni assoggettati a tassazione, essendo stati oggetto di sequestro, ordine di demolizione, rigetto del condono e acquisizione gratuita da parte del Comune, dovevano considerarsi extra commercium e privi di valore commerciale e di utilizzabilità; (2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e degli artt. 3, 53 e 97 Cost., assumendo che immobili abusivi, oggetto di diniego del condono e privi di agibilità, non fossero suscettibili di produrre reddito; (3) nuovo omesso esame di fatti decisivi e travisamento, riproponendo la tesi che, dopo l'acquisizione al patrimonio pubblico, spettasse all'ente provare l'utilizzo economico dei beni da parte della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fondasse su una ratio decidendi autonoma e decisiva: l'effetto espansivo del giudicato esterno derivante da precedente pronuncia tra le stesse parti, giudicato che non era stato specificamente censurato nemmeno in appello. I motivi di ricorso, invece di attaccare tale autonoma ragione decisoria, investivano i presupposti sostanziali dell'imposizione e dunque non colpivano la base logico-giuridica della decisione. La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione è impugnazione a critica vincolata e l'omessa censura di tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la sentenza rende inammissibili le doglianze. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per eludere la necessità di confrontarsi con la ratio decidendi autonoma posta a base della sentenza impugnata.

  • art. 53 Cost.

    La ricorrente lo invocava per contestare la debenza del tributo in relazione alla pretesa insuscettibilità reddituale degli immobili, ma la Corte non è entrata nel merito di tale censura perché il ricorso era inammissibile per mancato attacco della ratio decidendi.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di illegittimità della pretesa impositiva, senza scrutinio di merito per difetto di specifica critica alla ratio decidendi.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente insieme agli artt. 3 e 53 Cost.; la Corte non ha esaminato il merito della dedotta violazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata: deve colpire specificamente tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una ragione autonoma e decisiva non censurata, le doglianze rivolte a questioni diverse o al merito sostanziale sono inidonee a determinare la cassazione e rendono il ricorso inammissibile.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi o di travisamento dei fatti non consente di superare il giudicato esterno o interno non specificamente contestato, né di sostituire al necessario confronto con la ratio decidendi una diversa ricostruzione del rapporto impositivo.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancanza di specifica impugnazione della base logico-giuridica effettivamente posta a fondamento della decisione preclude l'esame dei motivi relativi a questioni sostanziali anche se astrattamente fondate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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