Sentenza n. 395/2026 - Catania, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 579/24, emessa in data 31 gennaio 2024 dal Tribunale di Catania-Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 579/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 579/2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione della carta per il valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 12 novembre 2024 e il suo passaggio in giudicato era stato attestato il 30 giugno 2025. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo comprovato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato. Alla data di proposizione del ricorso, il 25 novembre 2025, era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notifica della decisione in forma esecutiva. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla sua notifica. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa Direzione, assegnandogli ulteriori novanta giorni dall’insediamento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 D.L. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il termine dilatorio di centoventi giorni deve essere decorso prima dell’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; decorso tale termine senza adempimento, è proponibile l’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato e notificata in forma esecutiva integra inadempimento dell’obbligo di conformazione al giudicato e legittima il ricorso per ottemperanza, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l’avvio delle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dalla facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione e dalla fissazione di un ulteriore termine decorrente dall’insediamento, purché siano individuati gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
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