Cassazione Civile, Ordinanza n. 31990/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento riferita a venti cartelle, deducendo difetto di motivazione, mancata notificazione delle cartelle e prescrizione dei crediti azionati. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo l'importo dovuto. L'agente della riscossione aveva poi appellato la decisione, ma la CTR aveva dichiarato il gravame privo di specificità. In Cassazione l'agente della riscossione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto generici motivi di appello che, invece, erano puntuali e circostanziati; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c. per asserita motivazione apparente della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo specifiche e circostanziate le censure formulate in appello contro la sentenza di primo grado, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la CTR aveva in realtà pronunciato una statuizione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; le ulteriori affermazioni sul merito dovevano considerarsi svolte ad abundantiam e quindi prive di efficacia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito i motivi di appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
è richiamato per valutare la specificità dei motivi di appello; la Corte ritiene che le censure proposte fossero sufficientemente specifiche e non generiche.
art. 53 d.lgs. 546/1992
la Corte lo considera, insieme all'art. 342 c.p.c., quale parametro di ammissibilità/specificità dell'appello tributario.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è invocato come vizio processuale dedotto in cassazione per l'erronea declaratoria di genericità dell'appello e per la dedotta motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
è richiamato per censurare la motivazione apparente della decisione di appello.
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, asseritamente violata dalla CTR.
art. 61 d.lgs. 546/1992
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina del processo tributario di appello e della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per sostenere l'apparenza della motivazione resa dal giudice di merito.
art. 380-bis c.p.c.
menzionato in relazione alla procedura camerale non partecipata seguita in Cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'ammissibilità dell'appello va valutata in concreto: motivi che individuano le statuizioni contestate e le ragioni della critica non possono essere qualificati come generici solo perché sintetici.
- Quando il giudice di appello dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità, eventuali ulteriori considerazioni sul merito rese ad abundantiam non incidono sulla decisione e non richiedono autonoma impugnazione, perché prive di efficacia decisoria.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se censura una parte della motivazione che non costituisce reale statuizione decisoria, essendo la decisione sorretta da una diversa ratio pregiudiziale.
- Nel giudizio tributario la motivazione della sentenza deve consentire di comprendere la ratio decidendi; tuttavia la censura di motivazione apparente non può essere coltivata quando il punto decisivo della decisione è di natura pregiudiziale e non di merito.
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