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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14468/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva adito il giudice di pace chiedendo la restituzione di quanto pagato in relazione a un avviso di accertamento parziale relativo all'anno d'imposta 2005, dopo che l'Agenzia delle entrate aveva annullato in autotutela l'atto per inesistenza del presupposto impositivo. In appello, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che nel corso del giudizio l'appellante aveva ricevuto la sorte capitale richiesta e aveva rinunciato agli ulteriori importi per interessi e rivalutazione; ha inoltre compensato le spese e rigettato la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sulla giurisdizione tributaria e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la controversia riguardasse solo la ripetizione di indebito e non un tributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario; (2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, per asserita totale carenza di motivazione sul riparto di giurisdizione; (3) violazione di legge per la mancata condanna dell'Amministrazione alle spese di lite e per il mancato accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., assumendo l'assenza di soccombenza parziale e la mala fede o colpa grave della resistente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla mera astratta qualificazione della pretesa come tributo o indebito, ma sul fatto che la controversia era stata superata dall'integrale soddisfacimento dell'interesse del ricorrente, con pagamento della sorte capitale e rinuncia agli accessori, sicché il Tribunale poteva dichiarare cessata la materia del contendere, compensare le spese e rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile per genericità, poiché la motivazione del Tribunale sul punto della giurisdizione era ritenuta esauriente e conforme al principio secondo cui, nelle controversie di rimborso di tributi, spetta al giudice tributario quando il diritto al rimborso sia contestato dall'erario e residuino questioni su esistenza dell'obbligazione, quantum e modalità di restituzione. Il terzo motivo è stato respinto in quanto conseguenza del mancato accoglimento dei primi due: la compensazione integrale delle spese e l'esclusione della responsabilità aggravata erano state correttamente motivate alla luce della particolarità della vicenda, della contestazione originaria e del successivo pagamento della sorte capitale. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le domande formulate in memoria, perché la memoria non può introdurre nuove domande o questioni. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    le controversie di rimborso di tributi rientrano nella giurisdizione tributaria quando il diritto del contribuente è contestato dall'erario e residuano questioni sull'esistenza dell'obbligazione, sul quantum o sulle modalità della restituzione

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla ripetizione di indebito, ma ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per responsabilità aggravata è esclusa quando, alla luce della vicenda processuale, non emergano i presupposti della mala fede o colpa grave e l'interesse dell'attore sia stato integralmente soddisfatto

  • art. 360 c.p.c.

    norma utilizzata per denunciare, rispettivamente, la giurisdizione e la violazione di legge in cassazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa omessa pronuncia / violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la sufficienza della motivazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per chiedere una decisione nel merito, ma non applicabile una volta rigettato il ricorso

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1 quater e comma 1 bis

    riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nelle controversie di rimborso di tributi, la giurisdizione tributaria permane quando l'erario contesta il diritto del contribuente alla restituzione e restano controverse l'esistenza dell'obbligazione, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso.
  • Se, nel corso del giudizio, l'amministrazione paga la somma capitale richiesta e il creditore rinuncia agli accessori, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere, con effetti anche sulla regolazione delle spese e sulla domanda di responsabilità aggravata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare una questione astratta o diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
  • La denuncia di vizio di motivazione o di violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 118 c.p.c. è inammissibile o infondata se la sentenza impugnata contiene una motivazione esauriente e coerente con il principio di diritto applicabile.
  • La memoria depositata nel giudizio di cassazione serve a illustrare i motivi già enunciati e non può introdurre nuove domande o questioni, né può essere usata per ottenere una decisione nel merito non consentita dalla sorte del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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