Sentenza n. 1218/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento: quanto al ricorso introduttivo, - della determina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calabritto, registro generale n. 292, registro settore n. 143, datata 10.7.2024, con la quale è stata dichiarata decaduta e risolta la convenzione sottoscritta in data 7.9.2017, rep. n. 2/2017, tra il Comune di Calabritto e la società MC2 Evolution s.r.l.s., nonché è stato disposto il rilascio immediato entro e non oltre 10 giorni dell’Albergo Diffuso sito nel Borgo Medievale della Frazione di Quaglietta, nonché delle aree esterne; - di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto e conseguenziale; quanto ai motivi aggiunti depositata in data 15.10.2024, - della determina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Calabritto, registro generale n. 430 – registro servizio n. 222, datata 8.10.2024, con la quale è stato disposto di fissare per il giorno 15.10.2024, alle ore 9.00, il rilascio degli immobili e delle aree esterne del Borgo Medievale; - di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di dichiarazione di decadenza e risoluzione della convenzione per la gestione dell’albergo diffuso e successiva determina di fissazione del rilascio degli immobili e delle aree esterne
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune aveva dichiarato decaduta e risolta la convenzione del 7 settembre 2017 relativa alla gestione, per quindici anni, dell’albergo diffuso sito nel borgo medievale della frazione di Quaglietta, disponendo il rilascio degli immobili entro dieci giorni e preannunciando, in caso di mancata riconsegna, l’esecuzione forzata anche con l’ausilio della forza pubblica. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 7 e 21 e seguenti della l. 241/1990 e della convenzione, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria, inesistenza dei presupposti, motivazione apparente, irrazionalità, genericità, arbitrarietà, violazione dei principi di corretto agire amministrativo, leale collaborazione e continuità dell’azione amministrativa, oltre a sviamento. Con motivi aggiunti la società ha impugnato la successiva determina con cui il Comune aveva fissato la data del rilascio degli immobili e delle aree esterne, deducendo analoghi vizi, nonché contraddittorietà. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto il rigetto nel merito. Nel corso del giudizio, tuttavia, entrambe le parti hanno dichiarato concordemente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato né la questione di giurisdizione né i motivi di merito, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può rinunciare alla decisione per sopravvenuta carenza di interesse. In tale ipotesi il giudice non può decidere d’ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate, considerata la definizione in rito, l’andamento del giudizio e la concorde richiesta delle parti.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La ricorrente aveva prospettato la giurisdizione amministrativa sulla controversia, ma il TAR non ha esaminato la questione, essendo il giudizio definito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso; il giudice deve limitarsi a prenderne atto senza decidere il merito d’ufficio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione della controversia.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione concorde delle parti sulla sopravvenuta carenza di interesse consente di definire in rito anche il ricorso per motivi aggiunti, senza esame dei vizi dedotti e delle questioni preliminari non più rilevanti.
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