Cassazione Penale, Sentenza n. 16463/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per: 1) insufficiente e contraddittoria prova video, sostenendo che i fotogrammi e il fascicolo fotografico escluderebbero che il sasso lanciato dalla moglie abbia colpito il ricorrente e che abbia causato la lesione; 2) omessa o insufficiente valutazione di prove favorevoli alla difesa (consulenza tecnica dell'Ing. Saja e dichiarazioni della Dott.ssa Puglia) senza spiegare l'inattendibilità o irrilevanza di tali elementi; 3) carenza della prova dell'elemento soggettivo della calunnia (consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato), anche in considerazione della qualificazione dell'accusa come "automatica e impulsiva"; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., considerando la singola denuncia, l'esiguità del danno all'amministrazione della giustizia e l'archiviazione intervenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando la decisione della Corte d'Appello di Messina che aveva ritenuto Celi responsabile del reato di calunnia e lo aveva condannato a due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha ritenuto congrua e lineare la motivazione del giudice di merito, ritenendo i fotogrammi e la registrazione smartphone, nonché i riscontri dei Carabinieri, elementi inequivoci idonei a dimostrare che il sasso fosse stato lanciato dalla moglie e che Celi ne fosse stato colpito involontariamente, e che pertanto fosse consapevole dell'innocenza di Cambria. Ha inoltre ritenuto infondata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis per la spregiudicatezza dell'imputato e l'assenza di elementi di particolare tenuità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila.
Norme richiamate
La Corte ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ritenendo che la condotta dell'imputato dimostri spregiudicatezza e che non sussistano elementi idonei a qualificare l'episodio come di particolare tenuità
reato di calunnia (codice penale)
La calunnia è stata ravvisata nella denuncia falsa con la consapevolezza dell'innocenza della persona accusata; la Corte ha ritenuto provato l'elemento soggettivo sulla base degli elementi probatori raccolti
principio di limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto
La Corte di Cassazione ha confermato che non è suo compito riformulare una ricostruzione alternativa dei fatti: il sindacato è limitato alla verifica della logicità e congruità della motivazione di merito
Massime di principio
- La valutazione probatoria dei video e dei fotogrammi, se corredata da riscontri esterni (es. dichiarazioni della parte offesa, rilievi di polizia), può costituisce prova solida e motivare una condanna: contestare il video richiede argomentazioni specifiche e non semplici ricostruzioni alternative
- La Corte di legittimità non sostituisce il proprio convincimento a quello del giudice di merito se la motivazione è logica e congrua; per ottenere la cassazione per vizio di motivazione è necessario dimostrare l'assenza di un apparato argomentativo o contraddizioni manifeste nella motivazione
- Per ottenere il riconoscimento dell'esimente di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. è necessario dimostrare la totale esiguità del fatto, l'assenza di spregiudicatezza e il limitato danno all'amministrazione della giustizia; la mera brevità o singularità dell'atto non è sufficiente
- Se la difesa propone consulenze tecniche o testimonianze a discarico, il giudice di merito deve indicare le ragioni per le quali le ritiene inattendibili o irrilevanti; tuttavia la mancata accoglienza deve risultare da motivazione specifica per essere sindacabile in cassazione
- Dichiarare l'inammissibilità di un ricorso può derivare anche da aspecificità dei motivi: le censure devono essere formulate con chiarezza e collegamento logico alle risultanze processuali
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