Cassazione Penale, Sentenza n. 29635/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 29/01/2024 della Corte d'Appello di Napoli lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge nella quantificazione della pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante della premeditazione. Nel dettaglio: il GUP aveva fissato la pena base e applicato aumenti per aggravante mafiosa (art. 416 bis) e per altre circostanze; in sede di rinvio la Corte territoriale ha escluso la premeditazione e ha rideterminato la pena diminuendola di un solo mese. Le difese sostengono che la Corte non ha adeguatamente motivato perché l'esclusione della premeditazione comportasse la riduzione limitata a un mese e che la misura sottratta doveva essere maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il GUP, pur avendo riconosciuto la premeditazione, non aveva operato l'aumento specifico previsto per tale aggravante e che, in presenza di concorso tra aggravanti ad effetto speciale e aggravanti comuni, il giudice applica un unico aumento fino a un terzo per le aggravanti ad effetto speciale e poi gli aumenti obbligatori per le aggravanti comuni entro i limiti dell'art. 66 cod. pen. La Corte ha condiviso la motivazione della Corte d'appello che ha ridotto la pena di un mese in ragione dell'omissione del GUP e ha richiamato il carattere discrezionale della quantificazione della pena (artt. 132 e 133 cod. pen.), valutazione non sindacabile in cassazione salvo vizio di illogicità o arbitrio, non ravvisato nel caso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Riferimento al delitto di lesioni; usato per individuare la fattispecie di base per la determinazione della pena.
art. 583 cod. pen.
Aggravante prevista per le lesioni aggravate; la Corte ha ritenuto congrua la pena base per il delitto di cui a questo articolo.
legge n. 203 del 1991 (art. 7) / art. 416 bis cod. pen.
Indica l'aggravante di tipo mafioso (ora art. 416 bis); qualificata come aggravante ad effetto speciale che ha inciso sulla determinazione della pena.
art. 63, comma 4, cod. pen.
Consente, in caso di più aggravanti ad effetto speciale, un unico aumento fino a un terzo; la Corte ha richiamato questo principio per spiegare la modalità di cumulo degli aumenti.
art. 66 cod. pen.
Limiti per gli aumenti obbligatori relativi alle aggravanti comuni; richiamato per la corretta operazione di cumulazione con le aggravanti ad effetto speciale.
art. 585, comma 1; art. 577, comma 1 n. 3 cod. pen.
Norme in tema di premeditazione; la Corte ha osservato che la premeditazione non è un'aggravante ad effetto speciale eccedente il limite di un terzo.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi che regolano la determinazione della pena e la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena; utilizzati per giustificare la limitata sindacabilità in cassazione della scelta motivazionale del giudice di merito.
Massime di principio
- Se in sede di impugnazione viene esclusa un'aggravante applicata in primo grado, la rideterminazione della pena dipende da come il giudice di primo grado aveva quantificato gli aumenti: se il primo giudice non ha specificato un aumento distinto per quell'aggravante, la riduzione potrà essere limitata e commisurata alla porzione di aumento ritenuta riferibile all'aggravante esclusa.
- In caso di concorso tra aggravanti ad effetto speciale e aggravanti comuni, il giudice deve applicare un unico aumento fino a un terzo per le aggravanti ad effetto speciale e poi gli eventuali aumenti per le aggravanti comuni nei limiti dell'art. 66; errori nella applicazione di questo principio possono condurre a motivare diversamente la riduzione o l'aumento della pena.
- La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo se emergono aporie logiche, arbitrarietà o violazioni di legge; pertanto il difensore deve dimostrare concretamente illogicità o violazioni normative per ottenere la riforma.
- Per ottenere una riduzione significativa della pena in Cassazione dopo l'esclusione di una circostanza aggravante, è utile che la difesa dimostri in modo analitico quale porzione dell'aumento sia imputabile all'aggravante esclusa e che evidenzi omissioni o errori aritmetici del primo giudice nella composizione degli aumenti.
- Quando il primo giudice non dettaglia gli aumenti per singole aggravanti, il giudice d'appello e la difesa devono motivare chiaramente la ricostruzione della parte dell'aumento attribuita a ciascuna circostanza per rendere possibile il controllo in sede di legittimità.
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