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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29635/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del 29/01/2024 della Corte d'Appello di Napoli lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge nella quantificazione della pena a seguito dell'esclusione dell'aggravante della premeditazione. Nel dettaglio: il GUP aveva fissato la pena base e applicato aumenti per aggravante mafiosa (art. 416 bis) e per altre circostanze; in sede di rinvio la Corte territoriale ha escluso la premeditazione e ha rideterminato la pena diminuendola di un solo mese. Le difese sostengono che la Corte non ha adeguatamente motivato perché l'esclusione della premeditazione comportasse la riduzione limitata a un mese e che la misura sottratta doveva essere maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il GUP, pur avendo riconosciuto la premeditazione, non aveva operato l'aumento specifico previsto per tale aggravante e che, in presenza di concorso tra aggravanti ad effetto speciale e aggravanti comuni, il giudice applica un unico aumento fino a un terzo per le aggravanti ad effetto speciale e poi gli aumenti obbligatori per le aggravanti comuni entro i limiti dell'art. 66 cod. pen. La Corte ha condiviso la motivazione della Corte d'appello che ha ridotto la pena di un mese in ragione dell'omissione del GUP e ha richiamato il carattere discrezionale della quantificazione della pena (artt. 132 e 133 cod. pen.), valutazione non sindacabile in cassazione salvo vizio di illogicità o arbitrio, non ravvisato nel caso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Riferimento al delitto di lesioni; usato per individuare la fattispecie di base per la determinazione della pena.

  • art. 583 cod. pen.

    Aggravante prevista per le lesioni aggravate; la Corte ha ritenuto congrua la pena base per il delitto di cui a questo articolo.

  • legge n. 203 del 1991 (art. 7) / art. 416 bis cod. pen.

    Indica l'aggravante di tipo mafioso (ora art. 416 bis); qualificata come aggravante ad effetto speciale che ha inciso sulla determinazione della pena.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Consente, in caso di più aggravanti ad effetto speciale, un unico aumento fino a un terzo; la Corte ha richiamato questo principio per spiegare la modalità di cumulo degli aumenti.

  • art. 66 cod. pen.

    Limiti per gli aumenti obbligatori relativi alle aggravanti comuni; richiamato per la corretta operazione di cumulazione con le aggravanti ad effetto speciale.

  • art. 585, comma 1; art. 577, comma 1 n. 3 cod. pen.

    Norme in tema di premeditazione; la Corte ha osservato che la premeditazione non è un'aggravante ad effetto speciale eccedente il limite di un terzo.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi che regolano la determinazione della pena e la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena; utilizzati per giustificare la limitata sindacabilità in cassazione della scelta motivazionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • Se in sede di impugnazione viene esclusa un'aggravante applicata in primo grado, la rideterminazione della pena dipende da come il giudice di primo grado aveva quantificato gli aumenti: se il primo giudice non ha specificato un aumento distinto per quell'aggravante, la riduzione potrà essere limitata e commisurata alla porzione di aumento ritenuta riferibile all'aggravante esclusa.
  • In caso di concorso tra aggravanti ad effetto speciale e aggravanti comuni, il giudice deve applicare un unico aumento fino a un terzo per le aggravanti ad effetto speciale e poi gli eventuali aumenti per le aggravanti comuni nei limiti dell'art. 66; errori nella applicazione di questo principio possono condurre a motivare diversamente la riduzione o l'aumento della pena.
  • La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo se emergono aporie logiche, arbitrarietà o violazioni di legge; pertanto il difensore deve dimostrare concretamente illogicità o violazioni normative per ottenere la riforma.
  • Per ottenere una riduzione significativa della pena in Cassazione dopo l'esclusione di una circostanza aggravante, è utile che la difesa dimostri in modo analitico quale porzione dell'aumento sia imputabile all'aggravante esclusa e che evidenzi omissioni o errori aritmetici del primo giudice nella composizione degli aumenti.
  • Quando il primo giudice non dettaglia gli aumenti per singole aggravanti, il giudice d'appello e la difesa devono motivare chiaramente la ricostruzione della parte dell'aumento attribuita a ciascuna circostanza per rendere possibile il controllo in sede di legittimità.

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