Cassazione Penale, Sentenza n. 813/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Buccilli impugnava la conferma di condanna (capo B: estorsione) lamentando vizio di motivazione per mancata correlazione con il capo A, estinto per prescrizione, sicché a suo avviso venivano meno riscontri probatori a suo carico. Le Donne proponeva quattro motivi: (1) carenza di motivazione della Corte d'appello rispetto ai punti di appello sulla insufficiente idoneità degli elementi probatori; (2) omessa motivazione circa la determinazione della pena e l'aumento derivante dall'applicazione dell'art. 112 c.p.; (3) violazione dell'art. 99 c.p. e mancata motivazione sulla recidiva (contestando la natura infraquinquennale e l'entità dell'aumento); (4) questione di costituzionalità dell'art. 99, comma 4 c.p. per l'automatico aumento di pena, richiamando la sentenza n.200/2018 della Corte costituzionale su altra norma accessoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Per Buccilli: la dichiarazione di estinzione per prescrizione del capo A non equivale a proscioglimento e non incide sui fatti materiali rilevanti ai fini della responsabilità per il capo B. Per Le Donne: il primo motivo è aspecifico perché non ha riprodotto i motivi di appello necessari alla valutazione; la sentenza di appello ha documentato adeguatamente gli elementi probatori (contatti telefonici, posizione nel trasporto di cocaina, comportamento durante l'intercettazione). Il secondo motivo sulla pena è infondato: la Corte d'appello ha applicato correttamente la recidiva (nei limiti dell'art. 99, comma 6) e poi l'aumento ex art. 112, risultando un incremento di 9 mesi, coerente e più favorevole rispetto ad altra metodologia. Il terzo motivo è aspecifico e la Corte ha motivato la recidiva reiterata e la sua valutazione; inoltre l'operatività del criterio moderatore dell'art. 99, comma 6 riduce la rilevanza della censura. Il quarto motivo di incostituzionalità è manifestamente infondato e, in concreto, irrilevante per gli effetti, anche alla luce del criterio moderatore. Esito finale: ricorsi inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione alla continuazione o al concorso di reati per la determinazione della pena complessiva; applicazione valutata congiuntamente ad altre norme di cumulazione/concorrente.
art. 110 c.p.
Richiesto come norma sul concorso di persone nel reato; applicata per valutare responsabilità comune tra imputati.
art. 112 n. 1 c.p.
Prevede aumento di pena per la commissione del reato con abuso di prestazioni o servizi; la Corte d'appello ha applicato l'aumento dopo aver modulato la recidiva, con incremento di 9 mesi ritenuto corretto.
art. 629 c.p.
Norma che disciplina il reato di estorsione: caposaldo per la condanna di Buccilli al capo B.
art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990
Norme del testo unico sugli stupefacenti relative alle cessioni illecite di sostanze (capo C): utilizzate per la condanna di Le Donne alle cessioni di cocaina.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti formali entro cui i motivi di ricorso potevano essere proposti; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti previsti da tale disposizione.
art. 99 c.p.
Regola la recidiva e gli aumenti di pena; centrale nella decisione: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva e ha richiamato il criterio moderatore del comma 6 che limita l'entità dell'aumento.
art. 63, comma 2 c.p.
Citato a confronto in relazione alle modalità di calcolo degli aumenti: la Corte ha ritenuto più favorevole al condannato la soluzione adottata (applicazione della recidiva prima e poi art.112).
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi in Cassazione; sulla base di tale articolo i ricorrenti sono stati condannati alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
art. 27 Cost.
Richiamato nella censura di incostituzionalità dell'art. 99 (per la limitazione del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena), ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata.
sentenza Corte Cost. n. 200/2018 / art. 216 r.d. 16 marzo 1942 n. 267
La difesa ha richiamato la sentenza n.200/2018 che aveva dichiarato l'incostituzionalità di una norma che determinava automaticamente una pena accessoria; la Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il richiamo non trasferibile automaticamente alla disciplina della recidiva (art.99) e la questione infondata nel caso concreto.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non equivale a un proscioglimento e non cancella i fatti materiali che possono costituire prova per altri capi di imputazione collegati.
- In Cassazione i motivi vanno esposti con specificità: la semplice rimessione ai motivi d'appello senza riprodurli rende il motivo aspecifico e non valutabile.
- Nella determinazione della pena l'ordine di applicazione degli aumenti (es. recidiva e poi artt. speciali come art.112) è rilevante; l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 99, comma 6, può limitare l'effetto dell'aumento per recidiva.
- Le questioni di incostituzionalità relative a meccanismi di aumento automatico della pena sono difficili da accogliere se sussiste un meccanismo moderatore che attenua l'effetto automatico o se la questione non è rilevante nel concreto.
- Per contestare una valutazione di fatto della Corte d'appello occorre dimostrare manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione; mere alternative interpretative non sono sufficienti.
- L'inammissibilità o il manifestarsi dell'infondatezza dei ricorsi comporta normalmente la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
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