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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 813/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Buccilli impugnava la conferma di condanna (capo B: estorsione) lamentando vizio di motivazione per mancata correlazione con il capo A, estinto per prescrizione, sicché a suo avviso venivano meno riscontri probatori a suo carico. Le Donne proponeva quattro motivi: (1) carenza di motivazione della Corte d'appello rispetto ai punti di appello sulla insufficiente idoneità degli elementi probatori; (2) omessa motivazione circa la determinazione della pena e l'aumento derivante dall'applicazione dell'art. 112 c.p.; (3) violazione dell'art. 99 c.p. e mancata motivazione sulla recidiva (contestando la natura infraquinquennale e l'entità dell'aumento); (4) questione di costituzionalità dell'art. 99, comma 4 c.p. per l'automatico aumento di pena, richiamando la sentenza n.200/2018 della Corte costituzionale su altra norma accessoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Per Buccilli: la dichiarazione di estinzione per prescrizione del capo A non equivale a proscioglimento e non incide sui fatti materiali rilevanti ai fini della responsabilità per il capo B. Per Le Donne: il primo motivo è aspecifico perché non ha riprodotto i motivi di appello necessari alla valutazione; la sentenza di appello ha documentato adeguatamente gli elementi probatori (contatti telefonici, posizione nel trasporto di cocaina, comportamento durante l'intercettazione). Il secondo motivo sulla pena è infondato: la Corte d'appello ha applicato correttamente la recidiva (nei limiti dell'art. 99, comma 6) e poi l'aumento ex art. 112, risultando un incremento di 9 mesi, coerente e più favorevole rispetto ad altra metodologia. Il terzo motivo è aspecifico e la Corte ha motivato la recidiva reiterata e la sua valutazione; inoltre l'operatività del criterio moderatore dell'art. 99, comma 6 riduce la rilevanza della censura. Il quarto motivo di incostituzionalità è manifestamente infondato e, in concreto, irrilevante per gli effetti, anche alla luce del criterio moderatore. Esito finale: ricorsi inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione alla continuazione o al concorso di reati per la determinazione della pena complessiva; applicazione valutata congiuntamente ad altre norme di cumulazione/concorrente.

  • art. 110 c.p.

    Richiesto come norma sul concorso di persone nel reato; applicata per valutare responsabilità comune tra imputati.

  • art. 112 n. 1 c.p.

    Prevede aumento di pena per la commissione del reato con abuso di prestazioni o servizi; la Corte d'appello ha applicato l'aumento dopo aver modulato la recidiva, con incremento di 9 mesi ritenuto corretto.

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina il reato di estorsione: caposaldo per la condanna di Buccilli al capo B.

  • art. 73, comma 1 e art. 80, comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990

    Norme del testo unico sugli stupefacenti relative alle cessioni illecite di sostanze (capo C): utilizzate per la condanna di Le Donne alle cessioni di cocaina.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti formali entro cui i motivi di ricorso potevano essere proposti; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti previsti da tale disposizione.

  • art. 99 c.p.

    Regola la recidiva e gli aumenti di pena; centrale nella decisione: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva e ha richiamato il criterio moderatore del comma 6 che limita l'entità dell'aumento.

  • art. 63, comma 2 c.p.

    Citato a confronto in relazione alle modalità di calcolo degli aumenti: la Corte ha ritenuto più favorevole al condannato la soluzione adottata (applicazione della recidiva prima e poi art.112).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi in Cassazione; sulla base di tale articolo i ricorrenti sono stati condannati alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella censura di incostituzionalità dell'art. 99 (per la limitazione del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena), ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata.

  • sentenza Corte Cost. n. 200/2018 / art. 216 r.d. 16 marzo 1942 n. 267

    La difesa ha richiamato la sentenza n.200/2018 che aveva dichiarato l'incostituzionalità di una norma che determinava automaticamente una pena accessoria; la Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il richiamo non trasferibile automaticamente alla disciplina della recidiva (art.99) e la questione infondata nel caso concreto.

Massime di principio

  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non equivale a un proscioglimento e non cancella i fatti materiali che possono costituire prova per altri capi di imputazione collegati.
  • In Cassazione i motivi vanno esposti con specificità: la semplice rimessione ai motivi d'appello senza riprodurli rende il motivo aspecifico e non valutabile.
  • Nella determinazione della pena l'ordine di applicazione degli aumenti (es. recidiva e poi artt. speciali come art.112) è rilevante; l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 99, comma 6, può limitare l'effetto dell'aumento per recidiva.
  • Le questioni di incostituzionalità relative a meccanismi di aumento automatico della pena sono difficili da accogliere se sussiste un meccanismo moderatore che attenua l'effetto automatico o se la questione non è rilevante nel concreto.
  • Per contestare una valutazione di fatto della Corte d'appello occorre dimostrare manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione; mere alternative interpretative non sono sufficienti.
  • L'inammissibilità o il manifestarsi dell'infondatezza dei ricorsi comporta normalmente la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

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