Cassazione Penale, Sentenza n. 15894/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 31/05/2023 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen., e ha rigettato affidamento in prova e semilibertà in relazione a una residua pena complessiva di 5 anni, 7 mesi e 19 giorni. Contesta principalmente (1) il calcolo della pena residua sostenendo che alcune condanne erano sospese condizionalmente (quindi non dovrebbero concorrere nel cumulo) e chiedendo la detrazione del presofferto, con la conseguente riduzione della pena sotto la soglia prevista per la detenzione domiciliare; (2) la valutazione di elementi di negatività risultanti dalla polizia, sostenendo che nel fascicolo vi era una relazione favorevole sulla condotta agli arresti domiciliari; (3) la nullità dell'ordinanza per mancata notifica al secondo difensore.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla nullità per mancata notifica e ha confermato il rigetto dell'affidamento in prova e della semilibertà, ritenendo adeguata la motivazione sulla mancanza di progetto di risocializzazione e sulle informazioni di polizia negative. Tuttavia ha accolto in parte il ricorso sul punto della detenzione domiciliare: ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente valutato l'incidenza delle condanne per le quali era stata concessa la sospensione condizionale (con ricorso sulla revoca ancora pendente) e non abbia valutato correttamente il presofferto; per questo ha annullato l'ordinanza limitatamente al diniego della detenzione domiciliare e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
La norma fissa limiti di pena per l'ammissibilità alla detenzione domiciliare; la Corte rileva che il giudice di merito deve calcolare con attenzione la pena residua considerando sospensioni condizionali non ancora revocate e il presofferto
art. 47 Ord. pen.
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto per mancanza di progetto di reinserimento e per informazioni di polizia negative
art. 48 Ord. pen.
Disciplina la semilibertà; la sua concessione richiede valutazioni analoghe a quelle dell'affidamento e può essere esclusa per la gravità dei fatti e per indizi di persistente attività illecita
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda le condotte di detenzione e traffico di stupefacenti; le informazioni di polizia che indicano dedizione a tali condotte sono state ritenute rilevanti ai fini della esclusione delle misure alternative
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione dei documenti e delle informazioni nel fascicolo; la Corte ha ritenuto infondato il motivo che contestava la valutazione delle informazioni di polizia
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Regole sulla forma e notifiche dei provvedimenti in materia di esecuzione; la Corte ha osservato che la mancata notifica al secondo difensore non ha determinato nullità quando il ricorso è stato comunque esercitato regolarmente
art. 678 cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione dei provvedimenti al difensore; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata notifica riguarda la decorrenza dei termini ma non sempre la nullità quando il diritto è stato esercitato
Massime di principio
- Per verificare l'ammissibilità della detenzione domiciliare ex art. 47-ter bisogna calcolare con precisione la pena residua: vanno detratte le frazioni di pena già scontate (presofferto) e va valutato l'effetto di eventuali sospensioni condizionali; se la revoca della sospensione è ancora sub iudice il giudice deve considerare tale situazione e motivare come incide sul cumulo
- La presenza di procedimenti pendenti o di richieste di revoca del beneficio (sospensione condizionale) impone al giudice di merito una valutazione approfondita prima di dichiarare inammissibile la misura alternativa per superamento della soglia
- Per l'affidamento in prova e la semilibertà è essenziale la presenza di un progetto di risocializzazione concreto e la valutazione delle informazioni di polizia: elementi negativi (es. dedicazione continuativa al narcotraffico) possono legittimamente determinare il rigetto
- La mancata notifica di un provvedimento a un difensore non provoca automaticamente la nullità se il diritto di impugnare è stato comunque esercitato nei termini: la rilevanza sostanziale è la possibilità di esercitare il rimedio
- Se il giudice di merito non compie le necessarie valutazioni su elementi decisivi (calcolo della pena, stato di procedimenti pendenti) la Cassazione può annullare con rinvio solo la parte affetta da vizio, lasciando impregiudicate le altre statuizioni
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