Sentenza del 06/05/2016 n. 2661 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Appello - Domanda nuova - Art. 57 d.lgs. 546/1992 - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda nuova è stata dichiarata inammissibile in appello. Il giudice ha ribadito che non è consentito introdurre per la prima volta nel secondo grado una diversa causa petendi, anche se formulata come eccezione, quando essa si fonda su fatti o argomentazioni giuridiche nuovi rispetto al primo grado.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In appello il contribuente ha prospettato, anche sotto forma di eccezione, una diversa causa petendi, fondata su situazioni fattuali e giuridiche che non erano state dedotte nel giudizio di primo grado. Tale prospettazione è stata qualificata come domanda nuova ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Inammissibilità di domande ed eccezioni nuove
La norma impedisce di proporre per la prima volta in appello domande nuove e, secondo il principio richiamato, anche eccezioni che introducano una diversa causa petendi basata su situazioni fattuali o giuridiche non dedotte in primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello non si possono introdurre nuovi fatti costitutivi, nuove situazioni giuridiche o una diversa causa petendi rispetto a quella prospettata in primo grado.
- La qualificazione formale come "eccezione" non evita l'inammissibilità se, nella sostanza, l'argomento modifica l'oggetto della controversia o richiede l'esame di fatti nuovi.
- Le difese e le eccezioni devono essere formulate già nel ricorso introduttivo o comunque nel giudizio di primo grado, per consentire all'amministrazione e al giudice di confrontarsi tempestivamente con esse.
- In appello sono generalmente ammissibili argomentazioni giuridiche nuove riferite ai medesimi fatti e alla medesima pretesa, ma non una ricostruzione fattuale o giuridica sostanzialmente diversa.
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