Cassazione Civile, Ordinanza n. 21563/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Due soggetti privati, titolare e gestore di un'azienda di itticoltura situata in area protetta, avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti per la predazione del pesce da parte di fauna selvatica ittiofaga, sostenendo che l'ente parco fosse inadempiente agli obblighi di contenimento della fauna previsti dalla normativa regionale e dalla legge quadro sulle aree protette. In primo grado era stato riconosciuto l'an e poi liquidato un importo risarcitorio comprendente, secondo gli attori, non solo la perdita di prodotto ittico ma anche ulteriori voci di danno (spese per opere di protezione e maggiori costi di manodopera). In appello l'ente parco aveva ottenuto una riduzione del risarcimento alla sola perdita di prodotto ittico; l'appello incidentale dei danneggiati era stato rigettato. In Cassazione i ricorrenti principali hanno denunciato: violazione dell'art. 15 l. n. 394/1991 per avere la Corte territoriale confuso il regime indennitario relativo ai vincoli del parco con quello relativo ai danni da fauna selvatica; violazione dell'art. 1227 c.c. per l'applicazione della condotta omissiva dei danneggiati alla quantificazione del danno; omesso esame/motivazione apparente per asserita confusione tra domanda proposta e diversa pretesa; nullità della motivazione per mancato esame delle conclusioni e delle censure contro la CTU; violazione dell'art. 1223 c.c. in punto decorrenza degli interessi compensativi. L'ente parco, con ricorso incidentale, ha dedotto a sua volta violazioni di norme costituzionali e civili sostenendo che il comportamento omissivo dell'impresa avesse interrotto il nesso causale o comunque dovesse escludere la responsabilità dell'ente; in via condizionata ha contestato la legittimazione del gestore a proporre appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo principale per difetto di specificità, osservando che la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha respinto il secondo e il primo motivo incidentale, chiarendo che la Corte di merito aveva correttamente valorizzato la condotta omissiva dei danneggiati come concausa del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., senza interrompere il nesso causale, e che tale valutazione di merito era sorretta da motivazione non censurabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo principale perché la dedotta difformità tra domanda e pronuncia avrebbe dovuto essere dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c.; ha poi escluso il vizio di motivazione apparente sul quarto motivo, ritenendo la motivazione sul diniego delle ulteriori voci di danno sufficiente e, per il resto, non autosufficiente la censura contro la CTU. Ha respinto il quinto motivo principale, affermando la legittimità della liquidazione degli interessi dalla data della CTU, in coerenza con i criteri liquidativi del danno di valore. Ha respinto il secondo motivo incidentale, riconoscendo la natura percipiente della consulenza tecnica e quindi la sua idoneità probatoria; il terzo motivo incidentale è rimasto assorbito. Spese integralmente compensate tra le parti e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 L. 6 dicembre 1991, n. 394
La Corte distingue il regime degli indennizzi per vincoli derivanti dall'inclusione in area protetta da quello relativo ai danni provocati dalla fauna selvatica; la fattispecie in esame è ricondotta al danno da fauna selvatica, non a un vincolo espropriativo o urbanistico.
art. 13, comma 4, L.R. Veneto 28 gennaio 1981, n. 28
La norma è richiamata come fonte dell'obbligo dell'ente di ripristinare l'equilibrio naturale mediante cattura selettiva degli animali in caso di eccessiva concentrazione di fauna selvatica dannosa per colture e piscicoltura.
art. 28 L.R. Veneto 9 dicembre 1993, n. 50
È evocato quale base normativa del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.
art. 1227 c.c.
Il comportamento colposo del danneggiato può operare come concausa del danno ai sensi del comma 1; il comma 2 attiene invece all'aggravamento delle conseguenze dannose e non è la norma effettivamente applicata dalla Corte territoriale, che ha valorizzato il contributo causale della condotta omissiva nella produzione del danno.
art. 1223 c.c.
Richiamato per il principio di integralità del risarcimento e per la natura compensativa degli interessi sul debito di valore.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per le censure di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato in via descrittiva per il vizio di omesso esame di fatto storico decisivo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per l'onere di specificità dei motivi di ricorso; il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per l'onere di autosufficienza nella deduzione di vizi motivazionali e nell'indicazione puntuale degli atti e dei passaggi rilevanti.
art. 112 c.p.c.
La censura di pronuncia su domanda diversa da quella proposta deve essere veicolata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 1176 c.c.
Citat0 dal ricorso incidentale come norma di diligenza, ma non decisivo ai fini della decisione.
art. 2042 c.c.
Citat0 dal ricorso incidentale, senza autonoma ratio decisoria nella sentenza.
art. 2056 c.c.
Richiamato per l'applicazione all'illecito aquiliano dei criteri di cui all'art. 1227 c.c.
art. 2697 c.c.
Evocato in relazione all'onere probatorio sulla prova del danno, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la CTU percipiente.
art. 41 Cost.
Richiamato nel bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela dell'ambiente; la Corte ne fa uso nel contesto del richiamo ai principi generali.
art. 2 Cost.
Citat0 dal ricorso incidentale.
art. 9 Cost.
Citat0 dal ricorso incidentale.
art. 1 e ss. L.R. Veneto n. 8 del 1991
Richiamate dal ricorrente incidentale nel quadro della disciplina faunistica regionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, il motivo deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura una regola astratta senza spiegare perché essa abbia inciso sulla decisione, è inammissibile per difetto di specificità.
- In materia di responsabilità civile, il comportamento colposo del danneggiato può integrare una concausa del danno ex art. 1227, comma 1, c.c.; esso interrompe il nesso causale solo se la sopravvenienza è autonoma, eccezionale e da sola sufficiente a produrre l'evento.
- La distinzione tra causalità dell'evento e causalità delle conseguenze è decisiva: il primo profilo attiene all'accertamento della responsabilità, il secondo alla delimitazione delle conseguenze risarcibili; solo il primo è censurabile come violazione di legge, mentre il secondo è prevalentemente valutazione di fatto se motivata.
- Se il giudice di merito ritiene che la parte danneggiata abbia tardivamente adottato misure normalmente esigibili per contenere il danno, può ridurre il risarcimento senza escludere integralmente la responsabilità del danneggiante.
- L'omessa o insufficiente contestazione della consulenza tecnica non può essere dedotta in cassazione in modo generico: il ricorrente deve indicare puntualmente i passaggi della consulenza, i rilievi svolti in causa e il fatto storico decisivo asseritamente trascurato.
- Nei danni da fatto illecito, gli interessi sul credito risarcitorio di valore possono essere liquidati con tecniche diverse, anche dalla data della consulenza o dell'attualizzazione del danno, se la scelta del giudice è coerente con il criterio di reintegrazione integrale del pregiudizio.
- La censura di ultrapetizione o extra petizione va formulata come violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il vizio consiste nello scostamento tra il bene della vita richiesto e quello attribuito o negato dal giudice.
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