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Sentenza

Sentenza n. 3049/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13638/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione e mantenimento dell'occupazione di suolo pubblico, ordinaria e Covid, per un'area sita in Via del Moro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava il provvedimento con cui Roma Capitale, dopo l'annullamento di un precedente diniego per violazione delle garanzie procedimentali, aveva nuovamente respinto l'istanza di occupazione di suolo pubblico. In primo grado erano stati dedotti: il consolidamento della SCIA per l'occupazione Covid, salvo l'esercizio dei poteri di autotutela; l'impossibilità per il Municipio di ritenere erroneo il Piano di Massima Occupabilità senza un intervento dell'organo centrale competente; l'inidoneità del divieto di fermata previsto dal Codice della strada a impedire l'occupazione del suolo pubblico. In appello la società censurava la sentenza per violazione del giudicato formatosi sulla precedente pronuncia, deducendo che il nuovo diniego avrebbe dovuto essere adottato mediante annullamento d'ufficio; lamentava inoltre arbitrarietà, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e omessa pronuncia, sostenendo che l'area fosse prevista come occupabile dal Piano di Massima Occupabilità e che le regole del Piano non potessero essere disapplicate dal Municipio. In via subordinata deduceva la violazione degli artt. 157 e 158 del Codice della strada, dell'art. 39 del medesimo Codice, dell'art. 104 del relativo regolamento, dell'art. 12 delle Preleggi e dell'art. 1 del d.l. 1/2012, sostenendo che il divieto di fermata riguardasse soltanto i veicoli e non potesse essere esteso a tavoli, sedie e altri arredi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione del giudicato: la precedente sentenza aveva annullato il diniego per violazione delle garanzie di partecipazione e non aveva riconosciuto la fondatezza sostanziale dell'istanza né imposto il rilascio della concessione. L'occupazione Covid, pur caratterizzata da modalità procedurali semplificate e dalla possibilità di occupazione immediata, resta una concessione di bene pubblico e non costituisce una SCIA ai sensi dell'art. 19 l. 241/1990; pertanto il decorso del termine procedimentale non impedisce il successivo diniego. L'amministrazione conserva il potere di riesaminare nel merito la concedibilità dell'occupazione, purché eserciti tale potere nel rispetto delle garanzie e dei presupposti di legge. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che le previsioni dei Piani di Massima Occupabilità non si applichino alle occupazioni emergenziali Covid, né in senso favorevole né in senso sfavorevole. Esse non potevano quindi essere invocate selettivamente dalla società per ottenere il rilascio dell'occupazione, e non si poneva una questione di parziale disapplicazione del Piano da parte del Municipio. Quanto al terzo motivo, il diniego è stato ritenuto coerente con le esigenze di sicurezza della circolazione. Via del Moro era priva di marciapiedi, caratterizzata dalla promiscuità tra traffico pedonale e veicolare, e soggetta a divieto di fermata su entrambi i lati. L'art. 20, comma 3, del Codice della strada costituisce norma inderogabile posta a tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità delle persone, non superabile neppure dalla normativa emergenziale Covid. Il divieto di occupazione è stato legittimamente fondato sul parere della Polizia municipale e sulla valutazione complessiva delle condizioni della strada, non sulla mera estensione letterale del divieto di fermata ai mobili, sicché anche oggetti diversi dai veicoli possono essere vietati quando siano potenzialmente idonei a intralciare la circolazione. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    L'occupazione di suolo pubblico Covid, anche se attivata mediante una procedura semplificata e con possibilità di occupazione immediata, non costituisce una SCIA e non è soggetta automaticamente alla relativa disciplina.

  • artt. 21-septies e 21-nonies l. 241/1990

    Richiamati dall'appellante in relazione alla pretesa necessità di un annullamento d'ufficio; il giudice ha escluso che la precedente sentenza imponesse tale qualificazione del successivo diniego, fermo il rispetto delle garanzie procedimentali.

  • art. 20, comma 3, Codice della strada

    La disposizione, che disciplina le occupazioni della sede stradale e consente quelle sui marciapiedi solo a determinate condizioni, è norma inderogabile diretta a garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone, non superabile dalla normativa emergenziale Covid.

  • artt. 157 e 158 Codice della strada

    Invocati dall'appellante per sostenere che il divieto di fermata riguardasse soltanto i veicoli; il giudice ha ritenuto decisiva non l'applicazione diretta del divieto ai mobili, ma la valutazione complessiva dell'intralcio alla sicurezza della circolazione.

  • art. 39 Codice della strada

    Richiamato dall'appellante in via subordinata; la censura non è stata accolta.

  • art. 104, comma 2, d.P.R. 495/1992

    Richiamato dall'appellante in via subordinata; la censura non è stata accolta.

  • art. 5 D.A.C. n. 21/2021

    È vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un'apposita concessione preventiva del Municipio territorialmente competente o della Struttura centrale competente per materia.

    Conferma la natura concessoria dell'occupazione di suolo pubblico, anche quando la procedura di rilascio sia semplificata.

  • punto 5 D.A.C. n. 81/2020

    Il termine di 60 giorni è un termine per la conclusione del procedimento relativo all'occupazione Covid; il suo superamento non trasforma la procedura in una SCIA e non preclude il diniego della concessione.

  • punto 6 D.A.C. n. 81/2020

    In caso di accertamento negativo dei requisiti dell'occupazione, quest'ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.

    La previsione è coerente con la natura concessoria dell'occupazione Covid e con la possibilità di rigetto anche dopo l'occupazione immediata.

Massime di principio

  • Le occupazioni emergenziali Covid di suolo pubblico, anche se soggette a procedimento semplificato e suscettibili di avvio immediato, conservano natura concessoria e non sono riconducibili alla SCIA; il mero superamento del termine procedimentale non determina il consolidamento dell'occupazione né preclude il successivo diniego.
  • Una sentenza che annulla un diniego di occupazione di suolo pubblico per violazione delle garanzie partecipative non riconosce, in assenza di una specifica statuizione sul merito, la fondatezza dell'istanza e non impedisce all'amministrazione di riesaminarne la concedibilità, purché il nuovo esercizio del potere rispetti il giudicato e le regole procedimentali.
  • Quando una disciplina regolatoria esclude in via generale l'applicazione dei Piani di Massima Occupabilità alle occupazioni emergenziali Covid, le previsioni dei Piani non possono essere recuperate selettivamente dal privato per ottenere un esito favorevole; l'esclusione opera sia in bonam sia in malam partem.
  • Il diniego di occupazione di suolo pubblico può essere legittimamente fondato su una valutazione complessiva della sicurezza della circolazione, anche quando il divieto di fermata previsto per i veicoli non sia direttamente applicabile agli arredi; in una strada priva di marciapiedi, con traffico pedonale promiscuo e divieto di fermata, tavoli, sedie o altri oggetti possono essere vietati se idonei a intralciare la circolazione.
  • Le esigenze inderogabili di sicurezza della circolazione e dell'incolumità delle persone prevalgono sugli interessi economici o commerciali del richiedente e non possono essere superate dalla disciplina emergenziale introdotta per le occupazioni Covid.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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