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Sentenza

Sentenza n. 2895/2026 - Napoli, Sezione 6

per la declaratoria di illegittimità dell'inerzia serbata sull'istanza di accesso agli atti a mezzo pec del 27.11.2025 formulata al Comune di Cellole;

Giustizia amministrativa202600458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale del 27 novembre 2025 relativa agli atti presupposti e alle relate di notificazione dell’accertamento esecutivo TARI

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, destinataria di un avviso di accertamento esecutivo per € 826,19 relativo alla TARI degli anni 2020 e 2021, ha chiesto al Comune, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, la visione e l’estrazione di copia della situazione debitoria, degli avvisi di pagamento originari, delle relative relate di notifica e di tutti gli atti antecedenti e presupposti all’accertamento. L’istanza era motivata dall’esigenza di verificare la correttezza della pretesa tributaria, degli importi, delle notificazioni e dell’eventuale prescrizione, ai fini della tutela dei propri diritti anche davanti alla competente Corte di giustizia tributaria. Nonostante la ricezione e protocollazione dell’istanza, il Comune è rimasto inerte per trenta giorni, determinando il silenzio-rigetto. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e dell’art. 24 Cost., chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la ricorrente è destinataria di un atto impositivo esecutivo incidente sulla sua sfera patrimoniale. Gli atti presupposti e, in particolare, le relate di notificazione sono stati considerati necessari per verificare la fondatezza della pretesa, la correttezza del calcolo, la regolarità delle notifiche e l’eventuale prescrizione. Il giudice ha qualificato la richiesta come accesso difensivo, precisando che esso può essere esercitato anche in funzione meramente preventiva o stragiudiziale e che l’amministrazione non può subordinare l’accesso alla previa proposizione o alla fondatezza di un giudizio. L’accesso resta inoltre autonomo rispetto all’eventuale acquisizione dei documenti nel processo tributario. L’inerzia comunale, in assenza di un diniego motivato e di specifiche cause di esclusione, è stata dichiarata illegittima. Il Comune è stato obbligato a consentire visione ed estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna alle spese di lite per € 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. n. 241/1990

    Disciplina generale del diritto di accesso documentale; la ricorrente, quale destinataria dell’atto impositivo, possiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    La posizione di destinatario di un avviso di accertamento esecutivo integra l’interesse qualificato all’accesso agli atti presupposti.

  • art. 24, comma 7, l. n. 241/1990

    deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per predisporre qualunque forma di tutela, giudiziale o stragiudiziale, anche prima dell’effettivo esercizio dell’azione.

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    Il decorso del termine di trenta giorni senza riscontro determina il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento di accesso con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 24 Cost.

    La conoscenza degli atti presupposti e delle notifiche è strumentale all’esercizio del diritto costituzionale di difesa.

  • art. 97 Cost.

    L’inerzia ingiustificata dell’amministrazione viola i principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Il destinatario di un avviso di accertamento esecutivo vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti impositivi presupposti e alle relative prove di notificazione, in quanto tali documenti sono collegati alla propria posizione patrimoniale e sono necessari per verificare la legittimità della pretesa.
  • L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere una situazione giuridica, anche in via preventiva, stragiudiziale o in vista di un’eventuale azione giudiziaria; non è necessario che il richiedente abbia già promosso un giudizio.
  • Nel procedimento di accesso l’amministrazione non può negare la conoscenza dei documenti sulla base di una valutazione prognostica circa l’ammissibilità o la fondatezza dell’azione che il richiedente potrebbe proporre.
  • Il diritto di accesso documentale conserva autonomia rispetto alla possibilità di acquisire i medesimi documenti nel corso di un eventuale processo: la pendenza o la futura instaurazione del giudizio non esclude l’accesso.
  • Il silenzio dell’amministrazione protratto oltre il termine previsto sull’istanza di accesso, in assenza di un diniego motivato e di specifiche cause di esclusione, è illegittimo e consente al giudice amministrativo di accertare il diritto all’ostensione e ordinare l’esibizione dei documenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini del procedimento e silenzio
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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