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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32000/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, riformando una sentenza assolutoria di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. I tre motivi deducevano vizio di motivazione: il primo riguardava la valutazione della prova posta a fondamento della responsabilità; il secondo denunciava il travisamento della prova relativa al reato di cui all'art. 648 c.p.; il terzo censurava la valutazione degli elementi indiziari. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese, diretti a ottenere una diversa lettura del merito e formulati in modo generico, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure riproponevano questioni già esaminate dalla Corte d'appello e si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto corretta e conforme alla giurisprudenza consolidata la motivazione della condanna, fondata sul compendio probatorio acquisito e sulla prova dell'elemento soggettivo della ricettazione, desunto anche dall'assenza di documentazione idonea a dimostrare la regolarità dell'acquisto dei beni, acquistati a un prezzo non irrisorio. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La responsabilità per ricettazione è stata ritenuta motivatamente accertata anche quanto all'elemento soggettivo, desunto dalla mancanza di documentazione idonea a dimostrare la regolarità dell'acquisto dei beni, effettuato a un prezzo non irrisorio.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato esaminato sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione; le censure sono state ritenute non consentite perché reiterative, generiche e dirette a ottenere una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il ricorso che riproponga doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere in sede di legittimità una diversa lettura del materiale probatorio o una nuova valutazione del merito.
  • Nella ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni può essere desunta, mediante motivazione logica e non apparente, dall'assenza di documentazione idonea a dimostrare la regolarità dell'acquisto, valutata insieme alle concrete modalità economiche dell'operazione, anche quando il prezzo non sia irrisorio.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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