Cassazione Penale, Sentenza n. 994/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva dichiarato colpevole di due reati di appropriazione indebita aggravata, deducendo due motivi: 1) vizio di motivazione e carenza logica nella valutazione dell'attendibilità delle persone offese; 2) errore nella valutazione della recidiva: la Corte avrebbe considerato un precedente attivo nonostante la difesa avesse prodotto l'ordinanza (7/7/2017) con la quale il Tribunale di Matera aveva dichiarato estinto un precedente reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p., e pertanto, escluse le condanne pregresse utili alla recidiva, i reati contestati risultano estinti per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: i precedenti invocati dalla Corte territoriale erano estinti (anche risultante dal certificato del casellario), per cui non potevano essere computati ai fini della recidiva ex art. 106 c.p. Di conseguenza, alla data dei fatti (nov. 2010 e feb. 2011) l'imputato era privo di precedenti utili, e il termine di prescrizione (calcolato in 7 anni e 6 mesi più 16 mesi di sospensione per i due gradi, quindi 8 anni e 10 mesi) è maturato rispettivamente nel settembre 2019 e nel dicembre 2019. Perciò i reati sono estinti per prescrizione e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio. Il primo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 7, c.p.
Norma richiamata in motivazione come aggravante (recidiva) in relazione ai reati contestati; la Corte di cassazione ha in sostanza escluso la sussistenza della recidiva alla luce dell'estinzione dei precedenti.
art. 445 c.p.p.
Regola la declaratoria di estinzione del reato per decorso dei termini; la Corte ha rilevato che l'ordinanza che dichiara estinto il reato comporta l'estinzione degli effetti penali e impedisce che la condanna sia utilizzata come precedente ai fini della recidiva.
art. 106, secondo comma, c.p.
Stabilisce che l'estinzione del reato comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva; la Corte ha applicato questa regola per escludere il precedente penale come elemento costitutivo della recidiva.
artt. 157, secondo comma e 161, secondo comma, c.p.
Norme usate per determinare i termini di prescrizione allora vigenti e i criteri di calcolo; la Corte ha determinato il termine operativo in 7 anni e 6 mesi più 16 mesi di sospensione per i due gradi, pari a 8 anni e 10 mesi.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. 18/12/2020, n. 176)
Richiamato nella procedura di trattazione scritta del ricorso (procedura sulla trattazione per iscritto in Cassazione); non incide sul merito ma sul rito di trattazione adottato.
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. estingue anche gli effetti penali rilevanti ai fini della recidiva (art. 106 c.p.); un precedente così estinto non può essere usato per aggravare con la recidiva.
- Per applicare la recidiva è necessario che la condanna utilizzata come precedente sia irrevocabile (passata in giudicato) prima della commissione del nuovo reato: l'anteriorità della data di irrevocabilità è un presupposto formale imprescindibile.
- La prescrizione va calcolata con attenzione alle disposizioni temporali vigenti al momento del fatto e alle eventuali sospensioni per i gradi di giudizio; la sommatoria dei periodi può far maturare la prescrizione anche dopo sentenze di merito ma prima del deposito della sentenza di cassazione.
- Quando in sede di legittimità emerge una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), i vizi di motivazione sulla responsabilità possono essere considerati assorbiti e la Cassazione può annullare senza rinvio se la causa estintiva opera di per sé.
- La difesa che intenda contestare la recidiva deve produrre documentazione ufficiale (ordinanze di estinzione, certificato del casellario giudiziale) per dimostrare che il precedente non era più efficace alla data del nuovo fatto.
- L'estinzione del reato per decorso del tempo opera ipso iure; non è necessaria una formale pronuncia del giudice dell'esecuzione perché l'effetto estintivo incida sui profili di recidiva.
- In situazioni simili, verificare cronologia precisa (date di commissione dei fatti, date di irrevocabilità delle sentenze pregresse e date di eventuali ordinanze di estinzione) è essenziale per valutare se la recidiva sia applicabile o se i reati siano invece estinti per prescrizione.
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