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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10011/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano il sequestro preventivo delle somme in contanti (€795,00 per Restuccia e €165,00 per Demari) disposto a seguito del controllo della Polizia che aveva rinvenuto una bustina con 4,95 grammi di cocaina vicino ad Antonio Larosa. Si è contestata la mancanza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, lamentando motivazione apparente e carenza istruttoria (si richiamano, tra l'altro, ipotesi alternative: che uno dei due detenesse la droga all'insaputa dell'altro; che fossero acquirenti e non cedenti; o che Larosa si fosse solo avvicinato all'auto), nonché il mancato esame di tabulati e telefoni; si ravvisa violazione dell'art. 321 c.p.p. e difetto della finalità impeditiva del sequestro

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendoli manifestamente infondati. Ha affermato che le ipotesi alternative prospettate sono mere congetture e che il sindacato di legittimità non si estende a un riesame libero degli elementi istruttori; ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale per il riesame, anche in relazione al periculum in mora, rafforzata dalla considerazione della confiscabilità delle somme ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 240 c.p. Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di €3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    Norma-saldo sulla illecita cessione/detenzione di sostanze stupefacenti: i fatti sono inquadrati come violazione di questa disposizione quale reato contestato agli indagati

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Riferimento alla competenza/forma delle ordinanze impugnate; citato come norma procedurale relativa al riesame

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso al Tribunale per il riesame avverso misure cautelari: indicata per ricostruire il percorso procedimentale

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina del sequestro preventivo; i ricorrenti hanno contestato la motivazione e la finalità impeditiva ai sensi di questa norma, mentre la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente

  • art. 321, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di confiscare i proventi del reato, elemento che ha rafforzato la valutazione del periculum in mora

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca per equivalente/proventi del reato; richiamata per argomentare la confiscabilità del denaro sequestrato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità e per l'assoggettamento dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione

Massime di principio

  • Il riesame del sequestro preventivo richiede valutazione concreta degli elementi, ma in cassazione il sindacato è limitato: le ipotesi alternative meramente speculative non sono sufficienti a dimostrare la mancanza del fumus commissi delicti
  • Per impugnare con successo un sequestro preventivo è necessario non solo prospettare ricostruzioni alternative dei fatti, ma indicare elementi probatori concreti e vizi di legge o una motivazione talmente illogica da risultare inesistente
  • La dimostrazione del periculum in mora può fondarsi sulla valutazione della confiscabilità dei valori sequestrati (ricondotti a provento del reato); occorre però argomentare in concreto l'immediato rischio che il bene sia sottratto alla futura confisca
  • Le carenze investigative (es. mancato esame di tabulati/telefonini) vanno documentate e collegate alla possibile diversa ricostruzione dei fatti; la mera evocazione di esami non compiuti è insufficiente in cassazione
  • In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è fondamentale qualificare la doglianza come violazione di legge o mostrare vizi della motivazione di gravità estrema; l'assenza di tali profili espone al rischio di inammissibilità e condanna alle spese

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