Sentenza n. 433/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro n. 991/2025 del 09/04/2025, munita di formula esecutiva il 15/04/2025 e notificata il 16/04/2025 - avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa in data 13/11/2025, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di versare alla ricorrente BAGLIONE CATERINA, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente e dal Ministero dall'a.s. 2020-2021 all'a.s. 2023-2024, la somma di complessivi €. 16.228,87 (corrispondenti a 7 mensilità), oltre ad interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 16.228,87, oltre interessi, per il danno da reiterazione illegittima di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e non impugnata nei termini. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato la conformità esecutiva del titolo, la regolare notificazione a mezzo PEC presso il domicilio reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già riconosciuti nel titolo civile. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento, anche tardivo, oppure con l'efficacia della nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto anche la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte per le eventuali valutazioni di competenza, rilevando la serialità delle inottemperanze ministeriali relative a condanne per il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, al comma 4, lett. e), la penalità di mora.
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità ha funzione sanzionatoria e sollecitatoria; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, in aggiunta agli interessi già previsti dal giudicato civile.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo infruttuoso decorso costituisce presupposto di rito per la proposizione della domanda.
art. 475 c.p.c., come riformulato dall'art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
attestata conforme all'originale
La sentenza civile azionata deve essere munita della prescritta attestazione di conformità ai fini della sua notificazione e dell'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente il pagamento delle somme liquidate dal giudicato, verificata la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni.
- L'inottemperanza dell'amministrazione a un giudicato può giustificare la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare dopo l'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento e con facoltà di delega a un dirigente o funzionario.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere cumulata con gli interessi già riconosciuti nel giudicato quando svolge una distinta funzione sanzionatoria e sollecitatoria; essa può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- L'accertata inerzia seriale di un'amministrazione nell'esecuzione di giudicati può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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