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Sentenza

Sentenza n. 191/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a) della determinazione R.O. n. 109 del 13 luglio 2022, ex art. 31, c. 2, d.P.R. 380/2001, adottata dal Comune di Torre del Greco, concernente un ordine di demolizione afferenti gli asseriti interventi abusivi come ivi analiticamente specificati cui si fa espresso rinvio; b) della relazione tecnica redatta dal Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco prot. nn. 34539 del 27 giugno 2022 e 35327 del 30 giugno 2022, per quanto di ragione, mai notificata e/o comunicata e, quindi, sconosciuta; c) di ogni altro atto al predetto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo dell'interesse della ricorrente.

Giustizia amministrativa202205305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e relazione tecnica comunale presupposta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, relativa a opere realizzate su un’area classificata come zona F3 del PRG, ricadente in area sottoposta a vincoli paesaggistico, idrogeologico e sismico. Gli interventi contestati comprendevano difformità rispetto a concessioni in sanatoria, la realizzazione senza titolo di un manufatto, tettoie e ampliamenti volumetrici, modifiche prospettiche e della destinazione d’uso di depositi, campi da gioco, accessi, pavimentazioni, recinzioni, impianti e pali di illuminazione. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 e l’assenza dei presupposti dell’ordine di demolizione, sostenendo la modesta entità e la sanabilità delle opere, la loro assentibilità mediante DIA/SCIA e l’irrilevanza urbanistica del mutamento di destinazione d’uso. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e degli artt. 3 e 6 d.P.R. 380/2001 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata possibilità di rappresentare l’assentibilità delle opere. Con il terzo motivo sono stati dedotti difetto di motivazione e violazione dell’art. 97 Cost., assumendo che l’ordinanza si limitasse a richiamare genericamente la normativa edilizia e urbanistica. Con il quarto motivo sono stati dedotti difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata specificazione dei limiti derivanti dai vincoli e del pregiudizio concreto conseguente al mantenimento delle opere. È stata inoltre impugnata la relazione tecnica comunale, ritenuta non notificata e lesiva.

La decisione

Il ricorso è stato respinto quanto all’ordinanza di demolizione e dichiarato inammissibile quanto alla relazione tecnica. Il TAR ha rilevato che gli interventi edilizi devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente, considerando la complessiva trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, l’incremento del carico urbanistico e l’eventuale natura pertinenziale. Le nuove tettoie, gli ampliamenti volumetrici, le modifiche prospettiche, il mutamento della destinazione dei depositi e le opere di sistemazione delle aree non sono state ritenute meramente pertinenziali o urbanisticamente irrilevanti. Inoltre, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi richiede previamente l’autorizzazione paesaggistica; in sua assenza, l’opera è soggetta alla sanzione demolitoria anche quando, in astratto, sarebbe assoggettata a DIA o SCIA. La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio è stata respinta perché l’ordine di demolizione costituisce esercizio di attività vincolata e non richiede, di regola, le garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e seguenti l. 241/1990. È stata respinta anche la censura motivazionale: secondo il principio dell’Adunanza plenaria n. 9/2017, l’ordine di demolizione di un immobile abusivo e privo di titolo, anche se adottato tardivamente, non deve indicare specifiche ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata. È sufficiente la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività. Nel caso concreto l’ordinanza richiamava la relazione tecnica, descriveva gli interventi e indicava i vincoli gravanti sull’area. L’impugnazione della relazione tecnica è stata dichiarata inammissibile perché si tratta di un atto endoprocedimentale di mero accertamento, privo di autonoma lesività e di natura provvedimentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione costituisce la misura repressiva e ripristinatoria applicabile agli interventi abusivi riconducibili ai presupposti previsti dalla disposizione.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la misura demolitoria può essere applicata alle opere realizzate sine titulo anche quando l’intervento sarebbe astrattamente soggetto a SCIA, poiché rileva l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica e l’alterazione dello stato dei luoghi.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La prospettata sanabilità delle opere non è stata ritenuta idonea a escludere l’illegittimità dell’ordine demolitorio, anche in ragione della complessiva trasformazione urbanistico-edilizia e della mancanza dell’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha escluso che la qualificazione delle opere come interventi minori o soggetti a DIA/SCIA impedisse la demolizione in presenza di opere complessivamente trasformative e prive di autorizzazione paesaggistica.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Non impongono la previa comunicazione di avvio del procedimento nel procedimento repressivo edilizio diretto all’adozione dell’ordine di demolizione, avente natura vincolata.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando descrive le opere abusive e indica le ragioni della loro abusività; non occorre una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico al ripristino della legalità.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    La DIA/SCIA ha natura di atto privato e non sostituisce gli ulteriori presupposti richiesti dall’ordinamento, in particolare l’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo al principio di buon andamento non conduce all’annullamento dell’ordinanza, risultata sufficientemente istruita e motivata.

Massime di principio

  • La qualificazione urbanistico-edilizia degli interventi abusivi deve essere effettuata considerando unitariamente le opere realizzate, e non mediante una valutazione atomistica dei singoli manufatti o lavori; occorre verificare la complessiva trasformazione del territorio, l’eventuale incremento del carico urbanistico e la natura pertinenziale delle opere.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, ogni intervento edilizio idoneo ad alterare lo stato dei luoghi deve essere previamente assistito dall’autorizzazione paesaggistica; in sua assenza è applicabile la sanzione demolitoria anche se l’intervento, considerato sotto il solo profilo edilizio, sarebbe soggetto a DIA o SCIA anziché a permesso di costruire.
  • L’ordine di demolizione edilizia è espressione di attività vincolata e, di regola, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né la partecipazione procedimentale del destinatario.
  • L’ordine di demolizione di un immobile abusivo privo di titolo non necessita dell’indicazione di specifiche ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, anche quando sia adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o nei confronti di un attuale proprietario non autore dell’illecito; è sufficiente descrivere le opere e indicare le ragioni della loro abusività.
  • La relazione tecnica comunale che si limita all’accertamento endoprocedimentale degli abusi, senza contenere una determinazione provvedimentale autonoma, non è immediatamente lesiva e non è autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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