Cassazione Civile, Ordinanza n. 28736/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società e ai soci maggiori imponibili ai fini IRPEF, IVA e ILOR. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sui ricavi presunti, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto che l'Ufficio avesse usato una media semplice, mentre sarebbe stata applicata una percentuale media ponderata; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sul processo tributario, sostenendo che il ricorso in riassunzione del socio, proposto per i propri redditi, fosse tardivo oltre il termine annuale e privo di notifica all'Ufficio, sicché la CTR ne avrebbe erroneamente ammesso l'efficacia.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, affermando che nel giudizio di rinvio, in presenza di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, la riassunzione effettuata da una sola parte basta a evitare l'estinzione del processo; gli altri litisconsorti possono poi svolgere le proprie difese anche oltre il termine annuale, mediante comparsa, trattandosi di atto di mero impulso e non impugnatorio. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che il rilievo mosso dalla CTR all'Ufficio non era fondato, perché dall'atto impositivo risultava l'utilizzo di una percentuale di ricarico medio-ponderata complessiva e non di una media semplice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa dell'accertamento dei redditi, in relazione alla contestazione sull'uso della media ponderata
art. 54, D.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma sull'accertamento ai fini IVA
art. 62-sexies, D.L. n. 331/1993
richiamato come ulteriore disposizione posta a fondamento del metodo di accertamento contestato
art. 20, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per contestare la ritualità del ricorso in riassunzione nel processo tributario
art. 21, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività della riassunzione oltre il termine annuale
art. 63, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato in tema di riassunzione del giudizio di rinvio nel processo tributario
art. 394, comma 3, c.p.c.
richiamato per affermare che le altre parti del litisconsorzio possono svolgere le proprie conclusioni di merito anche mediante comparsa dopo la riassunzione tempestiva di una delle parti
art. 360, n. 3, c.p.c.
invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge per il primo motivo
art. 360, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio processuale per il secondo motivo
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, quando opera un litisconsorzio necessario processuale tra più parti, la tempestiva riassunzione effettuata da uno dei litisconsorti impedisce l'estinzione del processo anche se gli altri non rispettano autonomamente il termine annuale di riassunzione; per costoro resta salva la possibilità di partecipare al giudizio e formulare le conclusioni di merito.
- L'atto di riassunzione ha natura di atto di mero impulso processuale e non di impugnazione: perciò non è necessario che sia autonomamente e separatamente compiuto da tutte le parti interessate alla prosecuzione del giudizio.
- In sede di legittimità, la censura sulla motivazione o sulla legittimità dell'accertamento è fondata solo se il giudice di merito attribuisce all'Ufficio un metodo di calcolo diverso da quello effettivamente emergente dall'atto impositivo; se l'accertamento risulta basato su una percentuale media ponderata complessiva, non può essere censurato come uso di una media semplice.
- Quando il motivo di ricorso investe l'interpretazione del contenuto dell'atto di accertamento, la Corte verifica la corrispondenza tra la critica del giudice di merito e quanto effettivamente riportato nel provvedimento impositivo.
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