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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28736/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società e ai soci maggiori imponibili ai fini IRPEF, IVA e ILOR. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sui ricavi presunti, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto che l'Ufficio avesse usato una media semplice, mentre sarebbe stata applicata una percentuale media ponderata; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sul processo tributario, sostenendo che il ricorso in riassunzione del socio, proposto per i propri redditi, fosse tardivo oltre il termine annuale e privo di notifica all'Ufficio, sicché la CTR ne avrebbe erroneamente ammesso l'efficacia.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, affermando che nel giudizio di rinvio, in presenza di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, la riassunzione effettuata da una sola parte basta a evitare l'estinzione del processo; gli altri litisconsorti possono poi svolgere le proprie difese anche oltre il termine annuale, mediante comparsa, trattandosi di atto di mero impulso e non impugnatorio. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che il rilievo mosso dalla CTR all'Ufficio non era fondato, perché dall'atto impositivo risultava l'utilizzo di una percentuale di ricarico medio-ponderata complessiva e non di una media semplice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base normativa dell'accertamento dei redditi, in relazione alla contestazione sull'uso della media ponderata

  • art. 54, D.P.R. n. 633/1972

    richiamato come norma sull'accertamento ai fini IVA

  • art. 62-sexies, D.L. n. 331/1993

    richiamato come ulteriore disposizione posta a fondamento del metodo di accertamento contestato

  • art. 20, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per contestare la ritualità del ricorso in riassunzione nel processo tributario

  • art. 21, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività della riassunzione oltre il termine annuale

  • art. 63, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di riassunzione del giudizio di rinvio nel processo tributario

  • art. 394, comma 3, c.p.c.

    richiamato per affermare che le altre parti del litisconsorzio possono svolgere le proprie conclusioni di merito anche mediante comparsa dopo la riassunzione tempestiva di una delle parti

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge per il primo motivo

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio processuale per il secondo motivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, quando opera un litisconsorzio necessario processuale tra più parti, la tempestiva riassunzione effettuata da uno dei litisconsorti impedisce l'estinzione del processo anche se gli altri non rispettano autonomamente il termine annuale di riassunzione; per costoro resta salva la possibilità di partecipare al giudizio e formulare le conclusioni di merito.
  • L'atto di riassunzione ha natura di atto di mero impulso processuale e non di impugnazione: perciò non è necessario che sia autonomamente e separatamente compiuto da tutte le parti interessate alla prosecuzione del giudizio.
  • In sede di legittimità, la censura sulla motivazione o sulla legittimità dell'accertamento è fondata solo se il giudice di merito attribuisce all'Ufficio un metodo di calcolo diverso da quello effettivamente emergente dall'atto impositivo; se l'accertamento risulta basato su una percentuale media ponderata complessiva, non può essere censurato come uso di una media semplice.
  • Quando il motivo di ricorso investe l'interpretazione del contenuto dell'atto di accertamento, la Corte verifica la corrispondenza tra la critica del giudice di merito e quanto effettivamente riportato nel provvedimento impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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