Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33758/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La proprietaria di un terreno agiva per far accertare che il proprio immobile fosse libero da una servitù di passaggio a favore del fondo del vicino e per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'asserito illegittimo esercizio del transito sul suo fondo. Il vicino resisteva e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, sostenendo che la stradella di accesso esistesse già prima della divisione del fondo originario comune. I giudici di merito rigettavano la domanda attrice e accoglievano la riconvenzionale. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1062 c.c. perché non vi sarebbero state le condizioni per la servitù per destinazione del padre di famiglia, essendo il fondo originario stato lottizzato, urbanizzato e trasformato; 2) violazione dell'art. 1062, comma 2, c.c. perché la scrittura privata del 27.09.1980, prevedendo una striscia di terreno larga 10 metri destinata al transito, avrebbe dovuto escludere ogni servitù sulla restante porzione; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la decisione su documenti asseritamente non ritualmente prodotti e per avere ritenuto provata l'esistenza di opere visibili e permanenti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la stradina preesistente non coincideva con la strada asfaltata successivamente realizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non attingessero la ratio decidendi, perché la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento di fatto sulla preesistenza di opere visibili e permanenti e sulla plausibile interpretazione della scrittura privata. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione delle risultanze istruttorie, estranea al giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività del fatto dedotto, poiché la differenza tra strada asfaltata e stradina in terra battuta non escludeva che quest'ultima fosse opera apparente idonea a integrare la servitù per destinazione del padre di famiglia. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1062 c.c.

    La servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone la preesistenza, al momento della divisione del fondo comune, di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù; la ricorrenza di tale presupposto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    L'interpretazione dell'atto negoziale è accertamento di fatto del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, indicando specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione di violazione non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito sulla valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare un accertamento di fatto o per proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame è censurabile solo se riguarda un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente la deduzione di un fatto non idoneo a mutare l'esito della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di servitù per destinazione del padre di famiglia, la verifica della preesistenza di opere visibili e permanenti al momento della divisione del fondo è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • L'interpretazione di una clausola contrattuale o di una scrittura privata può essere sindacata in cassazione solo denunciando specifiche violazioni dei canoni ermeneutici legali; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • Quando la sentenza impugnata sorregge la decisione con una ricostruzione plausibile delle risultanze documentali, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio sotto l'apparente veste della violazione di legge.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il fatto storico omesso sia decisivo; se il fatto dedotto non esclude comunque la conclusione raggiunta dalla sentenza, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.