Cassazione Penale, Sentenza n. 28328/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 516 e 518 c.p.p., richiamando altresì la declaratoria di nullità ex art. 604 c.p.p. Contestavano la rettifica operata dal Pubblico Ministero in udienza (18/02/2021) che aveva modificato gli importi contestati e l'arco temporale dei fatti, sostenendo che la correzione era stata effettuata validamente con notifica del verbale agli assenti e che, quindi, la condanna resa per il fatto del 11/09/2016 era conforme alla contestazione così rettificata. I ricorrenti lamentavano inoltre pregiudizio rispetto alle loro pretese civili e il rischio di prescrizione dei reati in caso di regressione del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui la rettifica dell'ammontare delle somme contestate costituisce un "fatto diverso" (ammissibile in udienza e senza pregiudizio se notificato), mentre l'estensione dell'arco temporale fino all'11/09/2016 ha introdotto un "fatto nuovo" rispetto all'imputazione originaria (che indicava il periodo 08/08/2016-25/08/2016). Per il "fatto nuovo" si sarebbe dovuto interrompere il dibattimento e restituire gli atti al Pubblico Ministero per il nuovo esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie. Essendo questa formalità omessa, è stata rilevata la violazione dell'art. 518 c.p.p., con conseguente nullità assoluta e insanabile; la Corte d'appello ha quindi disposto la restituzione degli atti al P.M. per l'eventuale esercizio dell'azione penale. Il ricorso dei parti civili è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 516 cod. proc. pen.
regime della contestazione in udienza e possibilità per il P.M. di precisare o rettificare la contestazione; le modifiche di elementi non essenziali e riconducibili al medesimo nucleo storico (es. importo) possono rilevarsi come "fatto diverso" e essere ammesse in udienza, con notifica del verbale agli assenti
art. 518 cod. proc. pen.
disciplina del "fatto nuovo": se in dibattimento emerge un fatto ontologicamente distinto dall'imputazione originaria il P.M. deve formulare nuova imputazione scritta e il giudice deve interrompere il dibattimento restituendo gli atti; la violazione comporta nullità assoluta rilevabile d'ufficio
art. 604 cod. proc. pen.
richiamata in relazione alla declaratoria di nullità; la Corte ha ritenuto la nullità derivante dalla violazione dell'art. 518 c.p.p. insuscettibile di sanatoria, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento
Massime di principio
- Distinguere sempre tra "fatto diverso" (variazione rispetto all'imputazione che resta comunque riconducibile al medesimo nucleo storico, es. rettifica di importi) e "fatto nuovo" (episodio ontologicamente distinto che aggiunge un nuovo thema decidendum).
- La rettifica in udienza di elementi accessori o ricomponibili nel medesimo nucleo storico non interrompe il dibattimento se il verbale è notificato agli assenti e non genera nullità se non pregiudica il contraddittorio.
- L'introduzione in dibattimento di un fatto nuovo impone l'interruzione del processo e la restituzione degli atti al P.M. per la nuova imputazione; in mancanza la decisione è affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio (art. 518 c.p.p.).
- Il consenso dell'imputato presente può, in casi specifici e autorizzazione del giudice, consentire la contestazione immediata di fatti emersi in dibattimento, evitando la nullità; se l'imputato è assente tale consenso non può essere raccolto.
- La nullità per violazione delle regole di contestazione è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e può rendere necessaria la ripartenza del processo, con possibili implicazioni sulla prescrizione e sulle pretese civili.
- Per la difesa è fondamentale sollevare tempestivamente eccezioni sulla regolarità delle contestazioni; tuttavia, alcune nullità (assolute) possono essere valutate d'ufficio anche se non riproposte in grado d'appello.
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