Cassazione Civile, Ordinanza n. 07404/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per recuperare IVA e altri importi, contestando a una società di avere portato in detrazione operazioni effettuate tra l'1 gennaio 2011 e il 20 ottobre 2011 come acquisti intracomunitari ex art. 38 del d.l. n. 331/1993, pur non essendo ancora iscritta nell'archivio VIES nel periodo considerato, essendo stata inserita solo dal 20 ottobre 2011. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 15-quater, d.P.R. n. 633/1972 e dei provvedimenti direttoriali attuativi del 2010 e del 2017, sostenendo che la CTR avesse qualificato come intracomunitarie operazioni prive della preventiva autorizzazione e dell'inclusione nel VIES del soggetto richiedente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la mancata iscrizione al registro VIES e le irregolarità meramente formali nella comunicazione del codice identificativo non sono, di per sé, decisive ai fini del regime IVA degli scambi intracomunitari, quando non siano contestate la qualità di soggetto d'imposta del cessionario nello Stato di appartenenza e non emergano seri indizi di frode. Il giudice di merito aveva quindi correttamente applicato l'orientamento nomofilattico richiamato, fondato sulla rilevanza delle sole condizioni sostanziali. Ne consegue il rigetto del ricorso, con permanenza della decisione di secondo grado favorevole alla contribuente.
Norme richiamate
art. 38 d.l. n. 331 del 1993
Riferito alla disciplina degli acquisti/cessioni intracomunitarie; la controversia riguarda la rilevanza del requisito formale dell'iscrizione VIES rispetto ai presupposti sostanziali del regime IVA.
art. 35, comma 15-quater, d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato dall'Agenzia come base della necessità di preventiva autorizzazione e iscrizione VIES; la Corte ne ridimensiona la portata in presenza dei requisiti sostanziali e in assenza di frode.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del motivo per violazione di legge dedotto in cassazione.
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 188376 del 29 dicembre 2010
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della disciplina amministrativa del VIES.
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 110418 del 12 giugno 2017
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della disciplina amministrativa del VIES.
Massime di principio
- In materia di operazioni intracomunitarie, l'iscrizione nel registro VIES ha natura essenzialmente formale e la sua mancanza non basta, da sola, a escludere il regime di non imponibilità o esenzione IVA.
- Le irregolarità formali nella comunicazione del codice identificativo fiscale non incidono sul trattamento dell'operazione quando siano integrati i presupposti sostanziali e non vi siano seri indizi di frode.
- Il controllo giudiziale deve concentrarsi sui requisiti sostanziali dell'operazione e sulla reale qualità di soggetto d'imposta del cessionario nello Stato membro di appartenenza, non sul solo adempimento amministrativo di iscrizione al VIES.
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