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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09100/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione della sentenza di condanna (Corte d'appello di Reggio Calabria 19/07/2006, irrevocabile 11/05/2007) per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 c.p., aggravato ex art. 7 l. n. 203/1991. Il ricorrente ha prodotto come "nuove prove": 1) una consulenza fonica di parte sulla conversazione captata in un'autovettura, affermando che la voce dell'interlocutore non sarebbe riconducibile a Petullà (compatibilità intorno al 30%); 2) dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Rocco Ieranò, il quale, secondo il ricorrente, non avrebbe mai indicato Angelo Petullà tra i componenti della locale di 'ndrangheta. Inoltre il ricorrente censura il metodo della Corte territoriale: avrebbe svolto un'apprezzamento di merito anticipato invece di valutare astrattamente l'idoneità delle "nuove prove" a determinare la proscioglienza, e avrebbe omesso di disporre perizia o escussione del collaboratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Catanzaro abbia correttamente esercitato il vaglio preliminare di ammissibilità della revisione (art. 630 e segg. cod. proc. pen.), effettuando un esame prognostico e "dall'esterno" dell'idoneità delle nuove prove a travolgere il giudicato. Quanto alla consulenza fonica, la Corte ha osservato che l'identificazione di Petullà nelle sentenze di merito non si fondava solo sulla registrazione ma su più elementi (conversanti identificati per nome/parentela, utenza specifica, luogo della captazione, dichiarazioni della vittima, e l'arresto in flagranza durante la consegna del denaro), sicché la perizia fonica non risultava decisiva. Sulle dichiarazioni del collaboratore Ieranò la Corte ha rilevato criticità che ne riducono la valenza decisiva: il collaboratore non ha affermato l'esclusione di Petullà dall'associazione, ha ricordato solo i nomi che ricordava, ha cessato la partecipazione a riunioni da oltre dieci anni mentre l'associazione era contestata dal 2001, e non ha riferito di aver partecipato all'attività estorsiva. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta adeguata e priva di vizi logici; pertanto il ricorso in cassazione era manifesto infondato. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    artt. 416-bis e 629 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce l'associazione di tipo mafioso; la condanna originaria era fondata anche su tale accertamento e la Corte ha ritenuto che le nuove prove non fossero idonee a smentire l'apprezzamento effettuato in sede di merito

  • art. 629 cod. pen.

    artt. 416-bis e 629 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di estorsione; la Corte ha rilevato che l'accertamento della responsabilità per estorsione poggiava su più elementi probatori (tra cui l'arresto in flagranza e la dichiarazione della vittima), quindi la consulenza fonica non risultava decisiva

  • art. 7 l. n. 203/1991

    aggravato ex art. 7, l. n. 203 del 1991

    Circostanza aggravante legata all'operare in contesto di tipo mafioso; richiede valutazione complessiva del quadro probatorio, che la Corte ha ritenuto ancora solido

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Individua i casi tassativi di revisione: la Corte ha applicato il criterio che solo le "nuove prove" idonee, se accertate, a provocare la proscioglienza consentono l'ammissibilità della revisione

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Stabilisce il parametro secondo cui il giudice deve valutare se le nuove prove, se accertate, potrebbero portare al proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531; la Corte ha confermato che il vaglio preliminare verifica l'idoneità delle nuove prove in astratto

  • art. 633 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte d'appello, nel cui distretto si trova il giudice di primo grado, sia il vaglio di ammissibilità sia la cognizione di merito nella revisione; la Corte di Cassazione ha richiamato tale ripartizione procedurale

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Regola il vaglio di non manifesta infondatezza: la Corte ha confermato che il giudice della revisione deve compiere un esame sommario ma non superficiale della persuasività delle nuove prove

  • art. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    art. 631 cod. proc. pen. (richiama le norme di cui agli artt. 529, 530, 531)

    Sono le formule assolutorie di riferimento (compreso il "dubbio" pro reo); la Corte ha ricordato che la revisione è ammessa anche se le nuove prove possono determinare il dubbio ragionevole sulla colpevolezza

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita la estensione delle censure in cassazione; richiamata per spiegare che i motivi sono stati sintetizzati nei limiti consentiti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in materia di spese e ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La revisione è un rimedio straordinario: il giudice effettua un vaglio preliminare "dall'esterno" sull'idoneità delle nuove prove a ribaltare il giudicato, senza entrare nel merito con approfondimenti tipici del giudizio pieno
  • Una perizia o la nuova consulenza fonica possono risultare inutili se l'identificazione dell'imputato nel giudicato poggia su plurime fonti (dichiarazioni di vittima, arresto in flagranza, identificazione per nome/parentela, localizzazione della captazione, utenze specifiche)
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate nel loro contenuto, nella coerenza temporale e nella portata conoscitiva: omissioni, ricordi parziali o disallineamenti temporali possono ridurne la rilevanza ai fini della revisione
  • Il giudice non sempre è obbligato a disporre una perizia contraria o ad escutere il dichiarante: ciò è richiesto solo se, in base ad elementi concreti, la mancata acquisizione di tali atti appare necessaria per verificare la non manifesta infondatezza dell'istanza
  • Perché la revisione sia ammessa, le nuove prove devono essere tali da rendere, se accertate, il quadro probatorio insufficiente a sostenere la condanna "oltre ogni ragionevole dubbio" o quantomeno capaci di determinare un ragionevole dubbio
  • In caso di declaratoria di inammissibilità, possono essere ordinate condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende a carico del richiedente

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