Ordinanza n. 2874/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Milano che ha annullato gli atti con cui l’Università aveva deliberato di non procedere alla nomina del ricorrente a professore associato e ha accertato il suo diritto alla nomina
Esito
Favorevole al resistente (professore associato)
Prevale il privato
La controversia
L’Università ha proposto appello cautelare chiedendo la sospensione dell’esecutorietà della sentenza del TAR. La controversia riguarda una procedura per la nomina a professore associato ai sensi dell’art. 24, lett. b), della legge n. 240 del 2010, i cui atti erano già stati annullati per tre volte con precedenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. L’appellante ha prospettato, quale periculum in mora, il rischio di esposizione a una futura azione risarcitoria. L’appellato ha proposto appello incidentale, le cui questioni non sono state esaminate nella presente fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare dell’Università. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto l’appello principale privo di plausibile fondatezza, condividendo le argomentazioni del TAR e ritenendo applicabile il principio del one shot temperato. Il principio è stato ritenuto applicabile perché la motivazione dell’atto impugnato, benché proveniente da un organo diverso dell’Ateneo, riproduceva valutazioni già accertate come illegittime dal giudicato formatosi nel precedente giudizio tra le parti. Il periculum in mora è stato escluso perché il rischio di una futura azione risarcitoria era prospettato in termini meramente ipotetici e comunque privo di attualità. L’appello incidentale è rimasto impregiudicato e non è stato esaminato. L’Università è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La valutazione cautelare dell’appello richiede una verifica sommaria della fondatezza delle censure e dei presupposti per la sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata.
art. 24, lett. b), legge n. 240/2010
È richiamato quale base normativa della nomina a professore associato oggetto della controversia.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutorietà della sentenza può essere negata quando, a una cognizione sommaria, l’appello non presenti profili di fondatezza e risultino condivisibili le ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
- Il principio del one shot temperato può trovare applicazione quando l’amministrazione, dopo precedenti annullamenti giurisdizionali, adotti un nuovo atto la cui motivazione, anche se formalmente proveniente da un organo diverso, riproduca valutazioni già accertate come illegittime dal giudicato formatosi tra le parti.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio dedotto consiste soltanto nel rischio ipotetico e futuro di un’azione risarcitoria, privo di concreta attualità.
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