Cassazione Civile, Ordinanza n. 06349/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento della maggiore IMU relativa all’anno 2012, concernente due immobili del contribuente censiti in catasto nelle categorie C/2 e C/6. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione, con conferma della pretesa impositiva sul presupposto che la classificazione catastale degli immobili non consentisse il riconoscimento dell’esenzione per abitazione principale e che, in ogni caso, mancasse la prova della dimora abituale. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità e aspecificità; 2) extrapetizione per avere la CTR esteso il thema decidendum alla mancata prova della dimora abituale; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice considerato non provata la dimora familiare nonostante la residenza anagrafica non fosse contestata; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; 5) violazione della disciplina IMU/ICI sull’abitazione principale, per avere ritenuto necessario che l’immobile fosse classificato in categoria catastale A per godere dell’agevolazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che nel processo tributario l’appello è specifico quando, anche sinteticamente, esprima in modo chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado; inoltre il ricorso per cassazione non riportava in modo autosufficiente il testo dei motivi di appello, sicché la censura non era scrutinabile. Ha poi escluso il vizio di motivazione apparente: la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, articolata su tre rationes, cioè la classificazione catastale degli immobili in C/2 e C/6, la loro eventuale rilevanza solo come pertinenze, e la mancata prova della dimora abituale. Quanto ai restanti motivi, la Corte ha confermato che, per il tributo in esame, l’agevolazione per abitazione principale presuppone la classificazione dell’immobile in una categoria catastale prevista dalla disciplina di riferimento; per l’IMU, in particolare, gli immobili C/2 e C/6 rilevano solo come pertinenze, non come abitazione principale. La prova della dimora abituale è dunque irrilevante quando difetti in radice il requisito catastale richiesto dalla legge. È stata inoltre richiamata la disciplina ICI/IMU che collega l’agevolazione all’immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, con evoluzione normativa che, per le pertinenze, limita l’agevolazione alle categorie C/2, C/6 e C/7. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta non decisiva; il mancato esame di questioni di rito resta assorbito dall’esame del merito, e in cassazione rileva eventualmente come difetto di motivazione nei limiti previsti.
La doglianza è stata disattesa perché la prova della dimora abituale era comunque irrilevante in presenza della preclusione derivante dalla classificazione catastale degli immobili.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se radicalmente mancante o meramente apparente; nel caso concreto la sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; qui tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; nella specie il controllo sulla ratio decidendi era possibile.
Richiamato in tema di sufficienza della motivazione della sentenza.
Nel processo tributario l’appello deve contenere motivi specifici, ma la specificità è interpretata in senso non formalistico: è sufficiente una chiara e univoca volontà di contestare la sentenza di primo grado.
È stato riaffermato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve riportare o sintetizzare gli atti e i documenti rilevanti, in modo da consentire il controllo di legittimità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il deposito degli atti richiamati nel ricorso è necessario per consentire il controllo della Corte; la mancanza di adeguato richiamo impedisce il vaglio della censura.
art. 8, comma 2, d.lgs. 504/1992
Per l’ICI l’abitazione principale è quella in cui il contribuente e i familiari dimorano abitualmente; la residenza anagrafica opera come presunzione relativa, superabile con prova contraria.
art. 1, comma 173, lett. b, L. 296/2006
La norma ha introdotto, per l’ICI, la presunzione di coincidenza tra abitazione principale e residenza anagrafica, salvo prova contraria della dimora abituale.
art. 1, comma 1, d.l. 93/2008 conv. in L. 126/2008
Ha escluso dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9; la classificazione catastale è rilevante ai fini dell’agevolazione.
art. 8, comma 3, d.lgs. 23/2011
In sede di istituzione dell’IMU, l’esenzione riguarda l’abitazione principale e le pertinenze, con riferimento alla dimora abituale e alla residenza anagrafica del possessore; le pertinenze sono quelle C/2, C/6 e C/7.
art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011
La definizione di abitazione principale, fino alla modifica del 2012, era ancorata alla dimora abituale e alla residenza anagrafica del possessore; le pertinenze erano limitate alle categorie catastali indicate.
art. 13, comma 7, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011
Con la disciplina successiva è stata confermata la definizione di abitazione principale e il regime delle pertinenze, oltre alle esclusioni per le abitazioni di lusso.
art. 4, comma 5, lett. a, d.l. 16/2012 conv. in L. 44/2012
Ha introdotto il riferimento al nucleo familiare nella definizione di abitazione principale ai fini IMU, limitando l’agevolazione a un solo immobile se i componenti del nucleo hanno residenza e dimora in immobili diversi nel medesimo comune.
art. 1, comma 741, lett. b, L. 160/2019
Nella disciplina della nuova IMU ha ribadito che l’abitazione principale è l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, con regime delle pertinenze limitato alle categorie C/2, C/6 e C/7.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello è specifico quando, pur in forma sintetica, consenta di comprendere in modo chiaro e univoco che si intende contestare la decisione di primo grado; non è richiesta una rigorosa replica analitica a ogni capo della sentenza.
- In cassazione, la censura che investe il contenuto di un atto impositivo o di atti di appello deve rispettare un rigoroso onere di autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere o quantomeno riassumere i passaggi rilevanti, in modo da consentire alla Corte il controllo senza ricorrere a fonti esterne al ricorso.
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta in alcun modo di ricostruire la ratio decidendi; non basta che la motivazione sia sintetica o che il ragionamento sia ritenuto erroneo nel merito.
- In materia di IMU/ICI, l’agevolazione per abitazione principale è subordinata al rispetto dei requisiti normativi relativi alla categoria catastale e/o alla qualificazione dell’immobile; se l’immobile è classificato in una categoria non idonea, la prova della dimora abituale non può di per sé colmare il difetto del presupposto oggettivo richiesto dalla legge.
- Le pertinenze dell’abitazione principale possono beneficiare del regime agevolato solo nei limiti espressamente previsti dalla disciplina catastale; gli immobili classificati nelle categorie C/2 e C/6 non sono abitazione principale, ma possono al più assumere rilievo come pertinenze.
- Quando la disciplina fiscale collega l’agevolazione alla classificazione catastale dell’immobile, la contestazione del contribuente deve investire anche l’eventuale classamento, perché la categoria catastale costituisce un requisito giuridico decisivo per il beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →