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Sentenza

Sentenza n. 160/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’accertamento - che nulla è dovuto in favore del Comune di Todi da Società Agricola Top Melon s.r.l. a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione alla SCIA prot. n. 20227 del 27 giugno 2024, pratica n. 733/2024 conclusa positivamente in data 5 luglio 2024; - della illegittimità della pretesa di pagamento degli oneri di urbanizzazione avanzata dal Comune di Todi nei confronti della ricorrente in relazione alla SCIA prot. n. 20227 del 27 giugno 2024; - del diritto della società ricorrente alla restituzione delle somme versate e che saranno oggetto di versamento, sempre con animo di rivalsa, a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione alla SCIA prot. n. 20227 del 27 giugno 2024, pratica n. 733/2024 e al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente; per la conseguente condanna del Comune di Todi alla restituzione di tutte le somme incassate a titolo di oneri di urbanizzazione versati in relazione alla SCIA prot. n. 20227 del 27 giugno 2024, pratica n. 733/2024, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo, secondo legge; nonché, per quanto possa occorrere, per l’annullamento: - della nota del Comune di Todi, 7° settore del 19 giugno 2024 avente ad oggetto “Richiesta polizza fidejussoria” nella parte in cui richiede e quantifica il versamento degli oneri di urbanizzazione connessi alla presentazione della SCIA prot. n. 20227 del 27 giugno 2024, pratica n. 733/2024; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto nella parte in cui subordinano l’approvazione e/o l’efficacia e/o la validità della SCIA prot. n. 20227 del 27 giugno 2024, pratica n. 733/2024 al versamento degli oneri di urbanizzazione.

Giustizia amministrativa202400456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Pretesa e quantificazione degli oneri di urbanizzazione connessi alla SCIA per il mutamento di destinazione d’uso da produttivo a rurale, nonché nota comunale di richiesta della polizza fideiussoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la richiesta comunale di pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi alla SCIA presentata per il mutamento, senza opere, della destinazione d’uso di un capannone da produttiva a rurale. L’intervento non aveva comportato modifiche alla sagoma, alla volumetria, alla superficie utile complessiva, alle unità immobiliari, agli impianti, alle dotazioni territoriali o ai collegamenti ai servizi, né un incremento dell’utenza o del carico urbanistico. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 131 l.r. Umbria n. 1/2015, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha chiesto l’accertamento della non debenza degli oneri, la restituzione delle somme già versate con riserva, il risarcimento dei danni e, ove necessario, l’annullamento della nota comunale. Il Comune ha sostenuto che il passaggio tra categorie funzionali autonome comportasse necessariamente un diverso e maggiore carico urbanistico e che il pagamento fosse stato effettuato spontaneamente dalla società prima della presentazione della SCIA.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha accertato che nulla era dovuto dalla società a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione alla SCIA e ha annullato gli atti comunali gravati, ritenendo che il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali autonome non determini automaticamente un aumento del carico urbanistico. Il presupposto degli oneri è costituito dall’effettivo incremento del carico urbanistico, da verificare in concreto. Nel caso esaminato, la relazione tecnica allegata alla SCIA, non contestata dal Comune, escludeva aumenti della SUC, delle unità immobiliari e dell’utenza; il Comune non aveva prodotto computi o allegazioni idonei a dimostrare un incremento effettivo. Il Comune è stato condannato alla restituzione delle somme percepite, con interessi legali dalla domanda al saldo. È stata respinta la richiesta di rivalutazione monetaria, poiché la restituzione dell’indebito pecuniario genera, ai sensi dell’art. 2033 c.c., esclusivamente l’obbligazione accessoria degli interessi. È stata inoltre respinta la domanda risarcitoria per omessa allegazione e quantificazione del danno e perché il comportamento della società, che aveva determinato e versato la prima rata prima di formalizzare la riserva, escludeva la colpa dell’amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. n. 380/2001

    Gli oneri di urbanizzazione sono correlati all’incidenza dell’intervento sul carico urbanistico e non sono dovuti in assenza di un effettivo incremento rilevante.

  • art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001

    Il mutamento tra categorie funzionali urbanisticamente autonome è giuridicamente rilevante, ma la sua rilevanza ai fini del titolo edilizio non implica automaticamente la debenza degli oneri di urbanizzazione.

  • art. 130 l.r. Umbria n. 1/2015

    Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all’articolo 133, il permesso di costruire o la presentazione della SCIA, comportano la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione di cui agli articoli 131 e 132 determinati con riferimento alla data di presentazione della richiesta di permesso di costruire o di presentazione della SCIA.

    La presentazione della SCIA comporta il contributo di costruzione nei limiti in cui ricorrano i presupposti sostanziali stabiliti dalla disciplina regionale per gli oneri di urbanizzazione.

  • art. 131, comma 3, l.r. Umbria n. 1/2015

    Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di nuova costruzione, di mutamento della destinazione d’uso, di ristrutturazione urbanistica, nonché in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia qualora questi determinino un incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento: a) della SUC degli edifici, anche se esclusa dal computo dell’indice territoriale o fondiario; b) delle unità immobiliari; c) dell’utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale.

    Per il mutamento di destinazione d’uso, gli oneri sono dovuti solo quando sia dimostrato un effettivo incremento del carico urbanistico riconducibile, tra l’altro, all’aumento della SUC, delle unità immobiliari o dell’utenza; il passaggio tra categorie funzionali autonome non basta da solo.

  • art. 155, commi 4 e 7, lett. a), l.r. Umbria n. 1/2015

    Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali può richiedere un titolo abilitativo, nella fattispecie la SCIA, senza che da ciò derivi automaticamente l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione.

  • art. 2033 c.c.

    La restituzione dell’indebito pecuniario comporta l’obbligo accessorio di corrispondere gli interessi, ma non anche la rivalutazione monetaria automatica.

Massime di principio

  • Il fondamento degli oneri di urbanizzazione non è il mero rilascio del titolo edilizio o la presentazione della SCIA, ma l’effettiva necessità di redistribuire i costi delle opere di urbanizzazione in ragione del maggior carico urbanistico prodotto dall’intervento.
  • Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali urbanisticamente autonome può essere rilevante ai fini della necessità del titolo edilizio, ma non determina automaticamente la debenza degli oneri di urbanizzazione.
  • Ai sensi dell’art. 131, comma 3, l.r. Umbria n. 1/2015, gli oneri di urbanizzazione connessi a un mutamento di destinazione d’uso sono dovuti soltanto se l’amministrazione dimostra un incremento effettivo del carico urbanistico, verificabile in relazione all’aumento della SUC, delle unità immobiliari o dell’utenza.
  • In assenza di contestazioni dell’amministrazione alla relazione tecnica del privato e in mancanza di computi o allegazioni specifiche, una generica affermazione circa il maggiore impatto urbanistico del cambio di destinazione d’uso non è sufficiente a fondare la pretesa contributiva.
  • La restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di oneri di urbanizzazione comporta il riconoscimento degli interessi legali dalla domanda al saldo, ma non della rivalutazione monetaria automatica.
  • La domanda risarcitoria per il pagamento indebito di oneri di urbanizzazione deve essere specificamente allegata e quantificata; inoltre, il comportamento del privato che abbia determinato e versato gli oneri prima di formalizzare la riserva può escludere la colpa dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziContributo di costruzione e oneriDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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