Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05567/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dal mancato integrale ristoro dei danni subiti da immobili di proprietà privata concessi in locazione a un ente pubblico e adibiti a uso scolastico. Il proprietario sosteneva che, alla riconsegna, gli immobili versassero in grave stato di deterioramento per incuria, assenza di manutenzione e atti vandalici, e chiedeva il risarcimento del danno emergente per i costi di ripristino, oltre al pregiudizio da mancata disponibilità dei beni durante il tempo necessario ai lavori. In primo grado la domanda era stata accolta in larga parte sulla base di consulenze tecniche. In appello, a seguito del decesso dell’originario attore e della riassunzione del giudizio, la Corte territoriale ha riformato parzialmente la decisione escludendo il capo relativo al danno emergente ritenuto non provato. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) vizi processuali dell’appello, per asserita tardività/irregolarità della notifica, nullità della notifica agli eredi, insufficienza dei motivi di gravame ex artt. 342 e 434 c.p.c., e difetto di procura/legittimazione del nuovo ente; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i verbali di riconsegna e le risultanze peritali imponevano una diversa quantificazione del danno; 3) nullità della sentenza e del procedimento per non avere la Corte d’appello disposto una nuova consulenza tecnica e per avere svalutato la CTU posta a base della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo della specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; il secondo motivo è stato considerato, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e non un vero omesso esame di fatti decisivi; il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché mirava a censurare la mancata rinnovazione della consulenza tecnica e la valutazione di merito delle risultanze peritali, profili non sindacabili in cassazione nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 447 bis c.p.c.

    richiamato quale rito applicabile nella fase introduttiva del giudizio di merito relativo alla locazione/rapporti ad essa connessi

  • art. 435 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente per contestare la tempestività della notificazione dell’appello nel rito locatizio

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato per denunciare la pretesa insufficienza dei motivi di appello

  • art. 436 bis c.p.c.

    richiamato nel quadro delle doglianze sull’ammissibilità dell’appello

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per sostenere che l’atto di appello non contenesse specifiche censure alla sentenza di primo grado

  • art. 348 bis c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta inammissibilità dell’appello

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato per dedurre un difetto di procura e di rappresentanza processuale del nuovo ente subentrante

  • art. 360 c.p.c.

    nn. 3, 4 e 5 del primo comma

    la Corte ribadisce che i motivi devono essere ricondotti correttamente ai paradigmi del vizio denunciato e che il n. 5 non consente una rivalutazione del merito o delle prove

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile perché non specifica adeguatamente gli atti processuali invocati né la loro collocazione nel fascicolo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che incombeva sulla parte attrice la prova specifica dei danni ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti e del danno non coperto dal normale degrado d’uso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci vizi processuali o violazioni di norme sull’ammissibilità dell’impugnazione deve indicare in modo specifico gli atti processuali rilevanti e la loro esatta localizzazione nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell’onere di specificità.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze peritali: la censura deve riguardare un fatto storico realmente trascurato dal giudice di merito, non le conclusioni tratte dal consulente o il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo di valutazione o di accertamento che non può essere dedotto come oggetto autonomo del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; il controllo di legittimità non si estende alla rivalutazione della CTU quando la critica investe solo il merito delle inferenze del consulente.
  • In materia di risarcimento del danno da deterioramento del bene restituito, il danneggiato deve provare in modo specifico l’esistenza e l’entità del pregiudizio ulteriore rispetto al normale degrado d’uso; in mancanza di prova adeguata, il giudice non può supplire con valutazioni meramente presuntive o con stime fondate su criteri equitativi sganciati da dati oggettivi.
  • Il principio dell’onere della prova impedisce di riconoscere somme risarcitorie che, in assenza di prova del danno effettivo, finiscano per attribuire al creditore un vantaggio equivalente a una rimessa in pristino integrale della cosa come se la locazione non fosse mai avvenuta.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProveInadempimento
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.