Cassazione Penale, Sentenza n. 10822/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione era diretto contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 03/02/2022 che confermava la condanna del Tribunale di Udine del 07/07/2017 nei confronti di Braidic Claudio per il reato previsto dall'art. 640 c.p. (truffa). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, in corso di causa è sopravvenuta la remissione di querela da parte della persona offesa, accettata dall'imputato, notificata il 21/12/2022 e comunicata il 30/12/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato a seguito della remissione di querela regolarmente accettata e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e accettata estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Inoltre la Corte ha disposto che, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 c.p.p., l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata in relazione al capo d'imputazione (truffa); la sentenza verteva sull'estinzione del reato di cui a questa disposizione a seguito di remissione di querela
art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Riferimento usato per chiarire che, in mancanza di diversa pattuizione prevista da tale disposizione, sussiste la conseguenza processuale della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali dopo la declaratoria di estinzione del reato
Sezioni Unite, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, se il ricorso è stato tempestivamente proposto
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (dep. 2021), Rv. 281326
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326
Conferma giurisprudenziale del principio di estinzione del reato per remissione di querela accettata e della rilevabilità di tale causa da parte della Cassazione
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625
Sez. 4, n. 49226, del 19/10/2016, Rv. 268625
Ulteriore precedente che afferma l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto allo scopo di introdurre nel processo la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e che tale remissione, se ritualmente accettata, estingue il reato
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e regolarmente accettata dall'imputato, estingue il reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche se la remissione è successiva alla sentenza impugnata, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione anche con l'unico scopo di far valere nel processo la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima del termine per proporre impugnazione.
- La declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando non vi sono profili residui da esaminare.
- In assenza di diversa pattuizione tra le parti (richiamata ex art. 340, comma 4 c.p.p.), la declaratoria di estinzione del reato non impedisce la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, salvo diverso accordo normativamente previsto.
- La remissione della querela prevale su eventuali ragioni di inammissibilità dell'impugnazione e va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità quando ricorrono i presupposti formali e temporali indicati dalla giurisprudenza
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