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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35828/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La vicenda riguarda una domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile. La corte d'appello aveva accolto la domanda ma aveva limitato l'indennizzo a euro 1.042,00, applicando il limite previsto dall'art. 2-bis, comma 3, della L. n. 89/2001 e assumendo come parametro il solo valore della causa o del diritto accertato nel processo presupposto. La parte ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis della L. n. 89/2001, perché la corte di merito non avrebbe considerato che al capitale andavano aggiunti gli interessi maturati dalla domanda fino al deposito della sentenza definitoria del processo presupposto. Il Ministero ha resistito sostenendo, tra l'altro, che non vi fosse onere della parte di chiedere espressamente il computo degli interessi, né di allegarne i calcoli, trattandosi di posta accessoria e ricavabile ex lege; la Corte ha reputato infondate le difese resistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che il credito per interessi è accessorio al capitale e deve essere considerato nella determinazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto, ai fini del limite di cui all'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001. Ha inoltre precisato che il giudice deve liquidare gli interessi maturati sulla sorte capitale fino al deposito della sentenza del processo presupposto, senza che la parte abbia l'onere di richiederne espressamente il computo o di produrne i calcoli. Per tali ragioni ha cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    richiamato come norma invocata per denunciare la violazione dei criteri di equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    "la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se in inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"

    il limite massimo dell'indennizzo va riferito al valore economico del diritto accertato nel processo presupposto, comprensivo anche degli interessi accessori maturati sul capitale fino alla sentenza

Massime di principio

  • Nel determinare il limite massimo dell'indennizzo ex L. n. 89/2001, il giudice deve considerare il valore economico effettivo del diritto accertato nel giudizio presupposto, non solo il capitale nominale ma anche gli interessi maturati fino alla decisione conclusiva.
  • Gli interessi costituiscono una posta accessoria del credito principale e, se il diritto al capitale è stato accertato nel processo presupposto, devono essere inclusi nella valutazione della sua portata economica ai fini dell'equa riparazione.
  • Non grava sulla parte istante un onere specifico di domandare espressamente il computo degli interessi né di allegarne i conteggi, quando tali importi siano ricavabili ex lege dal titolo del processo presupposto.
  • La durata irragionevole del processo non può essere posta a carico della parte vittoriosa nel giudizio presupposto, sicché il ristoro deve essere determinato tenendo conto dell'intero credito accertato fino al suo consolidamento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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