Cassazione Penale, Sentenza n. 9281/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto sulla competenza a decidere su un'istanza di revoca della confisca di prevenzione proposta da Isabella Berlingieri. Il Tribunale di Cosenza aveva declinato la competenza ritenendo che il rimedio fosse la revocazione prevista dal d.lgs. n. 159/2011 e che la competenza spettasse alla Corte d'appello (Salerno). La Corte d'appello di Salerno, invece, ha sollevato il conflitto sostenendo che, poiché la proposta del pubblico ministero per la misura di prevenzione era stata formulata il 31/08/2010, si applica la norma transitoria dell'art. 117 d.lgs. 159/2011 e quindi continuano ad applicarsi le norme previgenti (L. n. 1423/1956) che attribuivano la competenza di revoca all'organo che emanò il provvedimento (Tribunale di Cosenza).
La decisione
Il conflitto è stato dichiarato sussistente e risolto in favore del Tribunale di Cosenza. La Corte (che ha deciso sul conflitto) ha ritenuto applicabile l'art. 117 del d.lgs. n. 159/2011, con conseguente applicazione delle norme previgenti (L. n. 1423/1956) — in particolare l'art. 7, comma 2 — che attribuiscono la competenza per la revoca dell'atto di prevenzione all'organo che lo emanò. Perciò è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Cosenza e disposta la trasmissione degli atti a detto Tribunale.
Norme richiamate
art. 117 d.lgs. 159/2011
"le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti"
La norma transitoria esclude l'applicazione della nuova disciplina ai procedimenti per i quali la proposta di misura era già stata formulata prima dell'entrata in vigore del decreto; in tali casi si applica la normativa antecedente.
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2
"il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato"
Secondo la disciplina previgente la competenza per la revoca o modifica della misura di prevenzione spettava all'organo che aveva emanato il provvedimento.
art. 28 cod. proc. pen.
Regola la procedura per la risoluzione dei conflitti di competenza; qui invocata quale disposizione rilevante per la declaratoria di conflitto tra giudici.
art. 30 cod. proc. pen.
Norma collegata alla materia dei conflitti di attribuzione/competenza tra giudici e al procedimento di soluzione, richiamata nel contesto della decisione.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (disciplina introdotta)
Introduce una procedura di revocazione e una diversa modulazione delle competenze; tuttavia la sua applicabilità è esclusa ai procedimenti per i quali la proposta fu presentata prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 117.
art. 11 cod. proc. pen. (richiamato nel provvedimento del Tribunale)
Secondo l'argomentazione del Tribunale di Cosenza tale norma individuerebbe la Corte d'appello come giudice competente per la richiesta di revocazione prevista dal d.lgs. n. 159/2011; la Corte ha però escluso l'applicazione di tale rimedio per il caso concreto per effetto della norma transitoria.
Massime di principio
- Verificare sempre la data in cui è stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione: se antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 si applica la disciplina previgente per effetto dell'art. 117 e non le novità introdotte dal d.lgs.
- Individuare correttamente quale rimedio è esperibile ("revoca" previsto dalla legge previgente vs "revocazione" prevista dal d.lgs. 159/2011), perché rimedi diversi possono determinare competenze diverse.
- Se si applica la legge previgente (L. n. 1423/1956), la competenza per la revoca/modifica spetta all'organo che ha emanato il provvedimento di prevenzione.
- Se la proposta è successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, occorre verificare la disciplina di competenza prevista dalla nuova normativa (possibile coinvolgimento della Corte d'appello secondo la normativa nuova).
- In caso di contrasto tra giudici sulla competenza, va sollevato il conflitto ex artt. 28 e 30 c.p.p.; la Corte decisionale applicherà le norme transitorie e la giurisprudenza per stabilire la competenza effettiva e superare la stasi processuale.
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