Ordinanza n. 202/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del Provvedimento prot. n.-OMISSIS- con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha adottato informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.lgs. n. 159/2011; b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione della società ricorrente, ivi inclusi: b.1) il verbale n.-OMISSIS-della seduta del GIA del 22.10.2025; b.2) la nota prot. n.-OMISSIS- della Questura di Napoli, acquisita dalla Prefettura con prot.-OMISSIS- b.3) per quanto di ragione, il Decreto n. -OMISSIS- reso dal Tribunale di Napoli - Sezione per l'applicazione delle Misure di prevenzione ad Amministrazione Giudiziaria; b.4) Nota della Prefettura con la quale è stata trasmessa la misura interdittiva al Comune di Castellammare di Stabia, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. -OMISSIS- b.5) l'Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS- (notificata con nota prot. -OMISSIS-), con la quale il Dirigente del Settore VI - Area Urbanistica SUAP e Mercato del Comune di Castellammare di Stabia (NA) ha ordinato alla società ricorrente il “DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' di somministrazione di alimenti e bevande ed annessa attività di gestione di apparecchi automatici ed elettronici da intrattenimento all'interno del locale sito alla via -OMISSIS-” oggetto di SCIA di subingresso del 06.08.2025 (Pratica-OMISSIS-404 - REP_PROV_NA/NA--OMISSIS-/06-08-2025).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia prefettizia e conseguente divieto comunale di prosecuzione dell'attività di somministrazione e gestione di apparecchi da intrattenimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informativa antimafia adottata dal Prefetto di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, nonché gli atti presupposti e consequenziali, tra cui il verbale del GIA, una nota della Questura, il decreto di amministrazione giudiziaria del Tribunale di Napoli, la trasmissione dell'interdittiva al Comune e l'ordinanza comunale che ha vietato la prosecuzione delle attività oggetto della SCIA di subingresso. È stata dedotta anche l'illegittimità dell'azione prefettizia per deficit di contraddittorio, contestandosi presumibilmente l'omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale; il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che gli elementi indiziari posti a fondamento dell'informativa, riferiti all'amministratrice della società e ai suoi rapporti con esponenti del clan indicato nel provvedimento, fossero prima facie idonei a sostenere il giudizio prognostico di esposizione al rischio di infiltrazione mafiosa. Quanto alla censura relativa al deficit di contraddittorio, il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione prefettizia sull'urgenza di provvedere: l'indagine aveva evidenziato una penetrazione sistemica del clan nel comparto dei servizi economici collegati agli eventi sportivi della Juve Stabia, con allarme anche sociale e rischio di turbamento dell'ordine pubblico. Non ravvisando quindi i presupposti cautelari, il TAR ha negato la sospensione degli atti impugnati e ha compensato le spese.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011
Le disposizioni costituiscono la base normativa dell'informativa antimafia; gli elementi indiziari devono essere valutati in chiave prognostica rispetto al rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente; nel caso concreto non sono stati ravvisati i presupposti per sospendere gli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche e delle imprese interessate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, un'informativa antimafia è assistita da fumus quando gli elementi indiziari riferiti agli amministratori e ai loro rapporti con esponenti della criminalità organizzata risultano prima facie idonei a sostenere il giudizio prognostico di esposizione dell'impresa al rischio di infiltrazione mafiosa.
- La deroga al contraddittorio procedimentale nell'adozione dell'informativa antimafia può risultare giustificata quando la Prefettura motivi specificamente l'urgenza sulla base dell'allarme sociale e del rischio di turbamento dell'ordine pubblico derivanti da un quadro investigativo grave e attuale.
- La presenza di un quadro investigativo che evidenzi una penetrazione sistemica della criminalità organizzata in un comparto economico può costituire ragione di celerità idonea a sorreggere l'adozione urgente dell'informativa antimafia senza previo contraddittorio.
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