Sentenza del 22/11/2017 n. 4826 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Note di credito - Patti c.d. premi di fine anno - Natura di sconto - Esclusione - Natura di cessione di denaro fuori campo Iva - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata respinta. Il patto di premio di fine anno non è stato qualificato come sconto commerciale, ma come attribuzione di denaro autonoma e fuori campo IVA. Di conseguenza, le note di credito emesse sulla base di tale patto non consentono di ridurre l'IVA a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il premio di fine anno, riconosciuto al cliente al raggiungimento di un determinato volume annuo di acquisti, costituisse uno sconto sul prezzo delle vendite ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 633/1972. L'Amministrazione, invece, riteneva che si trattasse di un contributo autonomo e generalizzato, non direttamente collegato alla riduzione del prezzo delle singole cessioni.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"Variazioni dell'imponibile o dell'imposta"
La norma consente l'emissione di note di variazione e la riduzione dell'IVA quando intervengono diminuzioni del corrispettivo o altre vicende riferibili direttamente all'operazione imponibile. Non si applica, secondo la sentenza, a un contributo autonomo non qualificabile come sconto sul prezzo.
Massime di principio
- Un premio riconosciuto al cliente per il raggiungimento di un volume annuo di acquisti non è automaticamente uno sconto IVA: occorre verificare se riduca direttamente il prezzo delle specifiche vendite.
- Se il pagamento è dovuto in modo autonomo e indistinto al raggiungimento di un obiettivo commerciale, senza collegamento diretto con singole operazioni imponibili, tende a essere qualificato come cessione di denaro fuori campo IVA.
- Una nota di credito consente di recuperare l'IVA solo quando rettifica effettivamente imponibile, corrispettivo o imposta di un'operazione precedente; non è sufficiente denominarla premio, bonus o sconto.
- La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza economica e dalle clausole contrattuali: il collegamento con il prezzo e con le singole cessioni è l'elemento decisivo per distinguere uno sconto da un contributo autonomo.
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