Cassazione Civile, Ordinanza n. 04649/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, applicando il metodo sintetico (redditometro), contestava al contribuente maggiori redditi non dichiarati per l’anno 2001, con conseguente maggiore Irpef. La pretesa si fondava su spese per incrementi patrimoniali, in particolare l’acquisto di una quota del 50% di un immobile e l’acquisto dell’usufrutto di un altro immobile. Il contribuente impugnava l’atto sostenendo di aver utilizzato somme ricevute dal padre e, comunque, di convivere con i genitori, con conseguente necessità di considerare il reddito familiare. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio, poiché pendeva altro giudizio tra le stesse parti relativo all’anno 2000 e fondato sui medesimi presupposti; 2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame della documentazione prodotta a prova della provenienza non reddituale delle somme impiegate; 3) nullità della sentenza e violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per asserita mancanza di adeguata motivazione della decisione di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la doglianza sulla sospensione necessaria: in presenza di giudizio pregiudicante già definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma solo eventualmente disposta ex art. 337, comma 2, c.p.c.; inoltre il giudizio richiamato dal ricorrente era già stato definito con sentenza di rigetto. Sul secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha rilevato che la CTR aveva in realtà motivato per relationem richiamando la CTP, la quale aveva spiegato l’inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare la provvista per gli investimenti; il ricorrente, inoltre, non aveva specificamente confutato tali rilievi né dimostrato documentalmente l’origine familiare delle somme. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non è obbligatoria quando tra i giudizi vi sia solo un rapporto di pregiudizialità tecnica e il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato; in tal caso la sospensione può semmai essere disposta facoltativamente ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.
art. 337, comma 2, c.p.c.
È il corretto fondamento della sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato quando il processo pregiudicante sia definito con sentenza non definitiva.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario regola i rapporti tra processi tributari e non tributari; non impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. nei rapporti tra due giudizi tributari.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per dedurre la violazione di legge relativa alla sospensione del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per censurare il vizio di motivazione della sentenza di appello.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È stato invocato per dedurre nullità della sentenza e violazione dell’obbligo di motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha escluso la nullità della sentenza di appello, ritenendo sufficiente la motivazione resa anche per relationem.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel rapporto tra due giudizi tributari aventi ad oggetto questioni pregiudiziali, la sospensione del processo pregiudicato non è automaticamente obbligatoria ex art. 295 c.p.c. se il giudizio pregiudicante è già definito con sentenza non definitiva; il giudice può semmai sospendere facoltativamente ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- La disciplina dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 non sostituisce le regole generali del codice di procedura civile nei rapporti tra due processi tributari, sicché non giustifica di per sé la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
- In tema di accertamento sintetico, il contribuente che intenda vincere la presunzione di capacità contributiva deve fornire prova specifica e documentale della provenienza non reddituale delle somme impiegate per gli incrementi patrimoniali.
- La motivazione per relationem è sufficiente quando il giudice d’appello richiami una decisione di primo grado che abbia già esposto in modo chiaro le ragioni dell’inidoneità della prova offerta, purché il giudice di appello la faccia propria in modo comprensibile.
- In cassazione non è sufficiente denunciare genericamente l’omesso esame della prova: occorre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare puntualmente quali elementi probatori decisivi sarebbero stati trascurati.
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