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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30007/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l'anno 2008 emesso dopo verifica e PVC, con cui l'Ufficio aveva ritenuto che l'ente non potesse beneficiare del regime fiscale di favore riservato alle associazioni sportive dilettantistiche, qualificandolo invece come ente non commerciale che svolgeva anche attività commerciale. In particolare, con riferimento alla vendita di un autoveicolo da competizione, l'Amministrazione aveva contestato la deduzione della plusvalenza secondo il valore residuo dichiarato, ritenendo non provato l'ammortamento per mancanza del registro dei beni ammortizzabili e recuperando a tassazione, per l'anno 2008, una quota della plusvalenza ripartita in cinque esercizi. La contribuente aveva impugnato gli atti in primo e secondo grado senza successo. Nel ricorso per cassazione deduceva un solo motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 143 e 148 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che, sulla base del prezzo di acquisto dell'autovettura e del prezzo di vendita, desumibile dalla fattura prodotta, la plusvalenza sarebbe stata pari a zero e che quindi la sentenza d'appello era errata. La censura non si confrontava però con la ricostruzione fattuale posta a base della decisione impugnata, che dava atto della plusvalenza dichiarata, della richiesta di ripartizione in cinque quote e dell'incidenza dell'ammortamento sul calcolo della plusvalenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo oscuro e non consentisse di comprendere se si trattasse di censura per errore di interpretazione della norma o di vizio motivazionale. Inoltre, la doglianza ignorava i fatti decisivi accertati nei gradi di merito, in particolare la plusvalenza dichiarata, la richiesta di tassazione rateizzata e la mancanza di prova sull'ammortamento residuo del cespite. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della contribuente e l'ha condannata alle spese, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma utilizzata per l'emissione dell'accertamento a seguito di verifica fiscale

  • artt. 15 e segg. d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati dall'Ufficio per escludere l'applicabilità della disciplina contabile di favore

  • artt. 144 e 148 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamati per negare alla contribuente il regime fiscale agevolato proprio degli enti non commerciali o associativi in relazione alle operazioni commerciali

  • art. 19-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato per escludere l'applicazione delle regole di detraibilità/esenzione IVA invocate dalla contribuente

  • art. 86 d.P.R. n. 917 del 1986

    la plusvalenza da cessione di bene ammortizzabile va calcolata tenendo conto del costo residuo ammortizzato; in mancanza di prova dell'ammortamento residuo, la censura difensiva non è idonea a scalfire la ricostruzione dell'Ufficio e della sentenza impugnata; la facoltà di rateizzazione in cinque quote incide sulla tassazione della plusvalenza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la ricorrente lo invocava per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura non era sussumibile con chiarezza in un vizio di diritto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come norma del procedimento camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e sintetico la specifica critica alla sentenza impugnata, indicando con precisione se la doglianza riguarda un errore di diritto o un vizio motivazionale; una censura oscura o eccentrica è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una ricostruzione fattuale specifica, il ricorso deve confrontarsi con quei fatti decisivi e non può limitarsi a riprodurre la norma astratta o a prospettare una diversa ricostruzione del rapporto senza attaccare il decisum.
  • In tema di plusvalenze su beni ammortizzabili, la determinazione del reddito dipende dal costo residuo del bene, sicché l'assenza di prova sull'ammortamento effettivamente operato consente all'Ufficio di contestare il valore residuo dedotto dal contribuente.
  • La scelta di rateizzare la plusvalenza in più esercizi non elimina il presupposto impositivo della plusvalenza stessa, ma ne distribuisce il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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