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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13866/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. un utente aveva ottenuto dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord un provvedimento che ordinava alla piattaforma la riattivazione del proprio account. La società aveva proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e il Tribunale, in sede di reclamo, aveva revocato la misura e dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli, assegnando anche un termine per la riassunzione. L’utente ha quindi proposto regolamento di competenza dinanzi alla Cassazione con tre motivi, contestando la decisione declinatoria della competenza e la conseguente revoca del cautelare. La società ha resistito; il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. La Corte era chiamata a stabilire se sia ammissibile il regolamento di competenza avverso un’ordinanza resa in sede di reclamo cautelare e se la declinatoria di competenza possa determinare riassunzione della causa nel procedimento cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha affermato che, nei procedimenti cautelari, il regolamento di competenza non è proponibile contro le ordinanze rese in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., perché i provvedimenti sulla competenza emessi in tale contesto hanno natura provvisoria e non definitiva. Ha inoltre precisato che l’assegnazione di un termine per la riassunzione non sana il vizio, poiché nel procedimento cautelare non opera la translatio iudicii e, in caso di incompetenza, l’art. 669-septies, primo comma, c.p.c. comporta il rigetto della domanda cautelare. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità processuale aggravata e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato come base del provvedimento cautelare emesso in primo grado, poi revocato in reclamo

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    disciplina il reclamo cautelare; la Corte ritiene che avverso l'ordinanza resa in tale sede non sia proponibile il regolamento di competenza

  • art. 47 c.p.c.

    il regolamento di competenza ex art. 47 non è utilizzabile contro provvedimenti cautelari per difetto del requisito della definitività

  • art. 669-septies, primo comma, c.p.c.

    in caso di incompetenza del giudice cautelare la domanda cautelare deve essere rigettata; non opera la riassunzione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    fondamento della condanna per responsabilità processuale aggravata, ritenuta giustificata dalla natura temeraria dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare il regolamento di competenza non è ammissibile contro l’ordinanza resa sul reclamo cautelare, poiché i provvedimenti sulla competenza adottati in quella sede non hanno carattere definitivo.
  • La provvisorietà e la riproponibilità tipiche della tutela cautelare impediscono di utilizzare il regolamento di competenza quale mezzo di impugnazione idoneo a produrre un assetto definitivo della questione di competenza.
  • Nel giudizio cautelare la dichiarazione di incompetenza non determina la translatio iudicii e non giustifica la riassunzione davanti al giudice indicato come competente; la conseguenza è il rigetto della domanda cautelare.
  • L’impugnazione proposta contro un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza argomentazioni idonee a scalfirlo, può integrare lite temeraria e fondare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta, nei casi previsti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato anche per il regolamento di competenza, trattandosi di impugnazione in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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