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Sentenza

Sentenza n. 537/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva e successiva graduatoria di merito con elenco dei vincitori del concorso per l’assunzione di funzionari tributari, nella parte in cui non riconoscono alla candidata la riserva del 15% prevista per chi abbia concluso senza demerito il servizio civile universale, nonché la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata aveva superato le prove del concorso per 3.970 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, posti poi aumentati a 4.265, collocandosi nella graduatoria generale in posizione non utile. Nella domanda aveva dichiarato di avere svolto servizio civile nazionale dal 13 settembre 2017 al 13 settembre 2018 e aveva successivamente prodotto un’autocertificazione e un attestato della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al completamento del progetto di servizio civile. L’Amministrazione non le aveva riconosciuto la riserva del 15% prevista dal bando per il servizio civile universale, ritenendo che il servizio fosse stato svolto secondo la disciplina del servizio civile nazionale. Il TAR aveva respinto il ricorso, valorizzando la distinzione tra servizio civile nazionale e universale e l’assenza di una norma di equiparazione. In appello la candidata ha dedotto, tra l’altro, error in procedendo, omessa pronuncia, motivazione insufficiente e contraddittoria, violazione del bando, del d.lgs. n. 40/2017, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dei principi del favor partecipationis e della par condicio; ha sostenuto che il servizio svolto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 dovesse essere qualificato come servizio civile universale in forza della disciplina transitoria, indipendentemente dalle modalità operative ancora corrispondenti alla precedente disciplina. Ha inoltre dedotto la sostanziale equiparazione tra servizio civile nazionale e universale, richiamando la normativa sopravvenuta, nonché la prevalenza della sostanza sulla forma. L’Amministrazione aveva eccepito l’improcedibilità per tardiva impugnazione della graduatoria del 9 agosto 2024.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di improcedibilità relativa alla graduatoria del 9 agosto 2024, ritenendo che essa costituisse una mera rettifica delle graduatorie precedentemente pubblicate e tempestivamente impugnate. Nel merito ha ritenuto decisivo il primo motivo d’appello, senza esaminare gli ulteriori motivi. Il d.lgs. n. 40/2017 ha abrogato, dalla propria entrata in vigore il 18 aprile 2017, la disciplina del servizio civile nazionale. L’art. 26 del medesimo decreto ha previsto che, fino all’approvazione del primo piano triennale, il servizio civile universale fosse attuato con le modalità della previgente normativa. Tale disciplina transitoria non ha determinato la reviviscenza del servizio civile nazionale, ma ha qualificato come servizio civile universale il servizio svolto con le modalità precedenti. Poiché la selezione dell’appellante era stata indetta il 24 maggio 2017, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017, il servizio da lei prestato doveva essere qualificato ex lege come servizio civile universale, anche se svolto secondo le modalità operative anteriori e prima dell’approvazione del primo piano triennale. L’Amministrazione non poteva quindi negare la riserva sulla base della denominazione di servizio civile nazionale riportata nella documentazione. L’appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata integralmente riformata, sono stati accolti il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti e sono stati annullati gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate è stata ordinata a riesaminare la graduatoria includendo la candidata tra gli aventi diritto alla riserva, nella posizione corrispondente al punteggio conseguito, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 40/2017

    riserva del 15% dei posti nei concorsi per gli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale

    La disposizione fonda la riserva concorsuale in favore di chi abbia concluso senza demerito il servizio civile universale.

  • art. 26, comma 1, d.lgs. n. 40/2017

    Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.

    La disciplina transitoria qualifica come servizio civile universale il servizio svolto, dopo l’entrata in vigore del decreto, con le modalità operative della previgente disciplina nazionale; non determina la reviviscenza del servizio civile nazionale.

  • art. 26, comma 5, d.lgs. n. 40/2017

    È richiamato dall’appellante quale disciplina transitoria rilevante, ma la decisione fonda la ratio decidendi principalmente sull’art. 26, comma 1.

  • art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023

    A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche...

    La riserva prevista dalla normativa è riferita al servizio civile universale; la qualificazione legislativa del servizio svolto in regime transitorio consente di applicarla alla candidata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito, nella fase cautelare, la fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    È stato applicato per ordinare all’Amministrazione di adottare le determinazioni conseguenti all’annullamento entro il termine di quindici giorni.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dalla candidata in relazione alla motivazione degli atti.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del GDPR, il fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 il servizio civile nazionale disciplinato dalla previgente normativa ha cessato di esistere; il servizio civile svolto successivamente non può essere qualificato come servizio civile nazionale per il solo fatto di essere stato organizzato secondo le modalità precedenti.
  • La disciplina transitoria dell’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 40/2017, che consente di attuare il servizio civile universale secondo le modalità della previgente disciplina fino all’approvazione del primo piano triennale, non determina la reviviscenza del servizio civile nazionale, ma qualifica ex lege come universale il servizio così svolto.
  • Ai fini dell’accesso alla riserva concorsuale prevista per il servizio civile universale, rileva la data della selezione che ha dato origine al servizio: se la selezione è stata indetta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017, il servizio è qualificato come universale anche quando sia stato svolto prima dell’approvazione del primo piano triennale e secondo modalità operative anteriori.
  • Quando una graduatoria successiva costituisce mera rettifica di una graduatoria già tempestivamente impugnata, la sua pubblicazione non impone al ricorrente di proporre una nuova impugnazione autonoma per ogni modificazione della graduatoria definitiva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardivitàDifetto di motivazione

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