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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06202/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali, relativa a IVA e II.DD. per gli anni d’imposta 2000 e 2001. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente ritenendo tardiva l’iscrizione a ruolo e quindi decaduta la pretesa erariale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25 del d.P.R. n. 602/1973 e della disciplina introdotta dal d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005, sostenendo che la novella non poteva applicarsi retroattivamente nel modo affermato dal giudice di appello. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche la tardività del ricorso per cassazione e invocando l’applicabilità della sospensione semestrale dei termini per la definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 11 d.l. n. 50/2017. La Corte ha distinto le due riprese: ha ritenuto inammissibile per tardività il ricorso limitatamente alla ripresa IRPEF collegata al mancato perfezionamento di un precedente condono, escludendo che la lite rientrasse nella definizione agevolata; ha invece accolto il ricorso sulla ripresa IVA, affermando che i termini introdotti dalla disciplina del 2005 hanno natura transitoria e retroattiva, sicché la cartella notificata il 27 aprile 2006 era tempestiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate solo in relazione alla ripresa IVA, cassando la sentenza impugnata sul punto e decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente limitatamente a tale voce. Quanto alla ripresa IRPEF, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività, escludendo l’operatività della sospensione semestrale dei termini prevista per le controversie definibili ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 50/2017 anche quando la lite riguardi recuperi conseguenti a precedenti condoni o sanatorie fiscali. In sintesi, il giudizio si chiude con accoglimento parziale del ricorso, cassazione con decisione nel merito sulla sola ripresa IVA e declaratoria di inammissibilità sulla parte IRPEF.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La cartella emessa in sede di controllo automatizzato può essere il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente, ed è quindi impugnabile anche nel merito.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    La disciplina del controllo automatizzato è richiamata per qualificare l’atto di riscossione oggetto di impugnazione.

  • art. 17 d.P.R. n. 602/1973

    La novella del 2005 ha introdotto termini di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle somme derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, la disposizione è stata integrata dalla disciplina transitoria del 2005 per fissare i termini di notifica delle cartelle.

  • art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in l. 31 luglio 2005, n. 156

    Le disposizioni hanno natura transitoria e si applicano retroattivamente anche a situazioni anteriori e non ancora coperte da giudicato, perché dirette a colmare il vuoto normativo determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005.

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    Il termine di impugnazione scadente di domenica è prorogato al primo giorno utile non festivo.

  • art. 11, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in l. 21 giugno 2017, n. 96

    La definizione agevolata delle liti non si applica alle controversie concernenti recuperi di somme per precedenti condoni, definizioni agevolate e sanatorie fiscali.

  • art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in l. 21 giugno 2017, n. 96

    La sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili non opera per le liti relative a recuperi connessi a precedenti condoni o sanatorie.

  • art. 9-bis l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Il recupero ad imposizione per omesso o carente versamento in adempimento del condono è escluso dall’ambito di applicazione della definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50/2017.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La cartella, se primo atto impositivo, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi inerenti alla pretesa fiscale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Dopo la cassazione, la Corte decide nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    La Corte richiama i principi di uguaglianza e capacità contributiva per escludere la duplicazione di benefici clemenziali su uno stesso rapporto d’imposta.

Massime di principio

  • Le norme introdotte per colmare un vuoto determinato da una pronuncia di incostituzionalità possono avere natura transitoria e applicarsi retroattivamente anche ai rapporti anteriori non definiti con giudicato, quando la loro funzione sia quella di precisare termini e modalità di esercizio del potere di riscossione.
  • In tema di cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato, se la cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, essa è impugnabile anche per contestare il merito della pretesa tributaria e non solo i vizi propri dell’atto.
  • La definizione agevolata delle liti fiscali ha carattere eccezionale e non può essere estesa, in assenza di espressa previsione legislativa, a controversie relative a recuperi d’imposta derivanti da precedenti condoni, sanatorie o definizioni agevolate; la sospensione dei termini prevista per le liti definibili non opera quindi su tali controversie.
  • Non è ammissibile consentire un ulteriore beneficio clemenziale, sul medesimo rapporto tributario, a fronte di un precedente condono già frutto di disciplina straordinaria, perché ciò determinerebbe una duplicazione ingiustificata del trattamento di favore e una disparità rispetto agli altri contribuenti.
  • Quando la cartella viene notificata entro il termine transitorio fissato dalla disciplina applicabile, la pretesa riscossiva è tempestiva anche se il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto maturata la decadenza.
  • La Corte di cassazione, una volta esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere nel merito sulla singola ripresa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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