Cassazione Civile, Ordinanza n. 32471/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda tre giudizi tributari connessi promossi da una società avverso atti dell'Amministrazione finanziaria relativi a spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica su un immobile di proprietà di una terza società. L'Ufficio aveva negato, per l'anno 2013, la deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP e la detraibilità IVA, assumendo l'assenza di inerenza dei costi e l'inopponibilità del contratto di associazione in partecipazione invocato quale titolo di detenzione dell'immobile, in quanto non registrato e privo di data certa. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 il medesimo ufficio aveva poi svolto controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973, recuperando il credito d'imposta per spese di riqualificazione energetica e iscrivendo a ruolo le somme, con notifica di cartelle di pagamento. La società ricorreva in cassazione contro tre sentenze della CTR Lombardia: una che aveva confermato il diniego per il 2013 con cinque motivi; una che aveva confermato l'annullamento delle cartelle per il 2014 e 2015 con ricorso dell'Agenzia; una che aveva confermato il rigetto del ricorso della contribuente per il 2013 in sede di impugnazione della cartella. I motivi vertevano, in sintesi, sulla legittimità del controllo formale, sull'asserito illegittimo rilievo attribuito alla mancata registrazione del contratto, sull'omessa pronuncia e sul vizio di motivazione. L'Agenzia, a sua volta, ricorreva contro la sentenza favorevole alla contribuente per i periodi 2014-2015, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere sufficiente, ai fini della data certa e della detraibilità, un richiamo al contratto contenuto in una PEC e nel non pretendere la prova con documenti muniti di data certa. La Corte ha riunito i ricorsi, ha respinto le eccezioni preliminari di giudicato esterno e di improcedibilità/tardività, ha rigettato alcuni motivi e ne ha accolti altri: ha ritenuto corretto l'uso del controllo formale, ma ha affermato che la detrazione per interventi di risparmio energetico non è subordinata dalla legge alla registrazione del titolo di possesso o detenzione dell'immobile; ciò che conta è la sussistenza di un titolo di detenzione/possesso opponibile al Fisco ai sensi dell'art. 2704 c.c., da accertare in concreto. Quanto alla sentenza che aveva ritenuto sufficiente la PEC quale fatto idoneo a dare data certa, la Corte ha osservato che il giudice di merito non aveva verificato se il fatto fosse obiettivo e sottratto alla disponibilità del contribuente. Quanto alla sentenza con motivazione ritenuta perplessa, ha cassato per vizio di motivazione apparente/oscurità. In conclusione, i ricorsi sono stati accolti solo in parte e le sentenze cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi e ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dalla contribuente (giudicato esterno e improcedibilità del ricorso dell'Agenzia). Sul ricorso della società contro la sentenza CTR n. 2968/2021 ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo, ma fondati il secondo e il quarto, assorbito il terzo: ha escluso che la detrazione per risparmio energetico richieda la registrazione del contratto di associazione in partecipazione e ha affermato che occorre invece verificare, in concreto, la data certa opponibile al Fisco del titolo di detenzione/possesso. Sul ricorso della società contro la sentenza CTR n. 851/2022 ha respinto il primo motivo, ma ha accolto il terzo per motivazione perplessa/apparente, assorbito il secondo, cassando la decisione. Sul ricorso dell'Agenzia contro la sentenza CTR n. 1718/2022 ha accolto il primo motivo perché la CTR non aveva accertato se la PEC valorizzata come fatto idoneo a conferire data certa fosse un fatto obiettivo e non disponibile alla parte, assorbendo il secondo. Ne è seguita la cassazione delle sentenze impugnate nei limiti indicati e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973
Il controllo formale consente agli uffici di escludere detrazioni d'imposta non spettanti sulla base dei documenti richiesti ai contribuenti, con una limitata attività istruttoria e previa comunicazione dell'esito del controllo prima dell'iscrizione a ruolo.
art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma asseritamente violata, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione.
art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma asseritamente violata, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione.
art. 1, commi 344-349, L. n. 296 del 2006
La detrazione per interventi di risparmio energetico spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo; la legge non subordina il beneficio alla registrazione del titolo di possesso/detenzione.
art. 2704 c.c.
La data della scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi se sussiste una data certa, che può derivare anche da un fatto diverso dalla registrazione, purché obiettivo e idoneo a provare l'anteriorità del documento.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Il termine lungo semestrale per ricorrere per cassazione si applica anche al processo tributario.
art. 369, ultimo comma, c.p.c.
La mancata richiesta del fascicolo d'ufficio non comporta improcedibilità se l'esame degli atti in esso contenuti non è necessario per decidere.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Regola la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie illustrative.
art. 274 c.p.c.
La riunione di procedimenti connessi è ammissibile anche in sede di legittimità per ragioni di economia processuale e certezza del diritto.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato della cancelleria/segretaria non ha valore di prova legale della formazione o meno del giudicato.
art. 155, comma 4, c.p.c.
Se il termine cade in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
art. 291 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanabile mediante rinnovazione spontanea o su ordine del giudice.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve superare il 'minimo costituzionale'; la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario è il corrispondente del requisito di motivazione della sentenza previsto dal codice di procedura civile.
art. 383, comma 1, c.p.c.
Fondamento della cassazione con rinvio nei limiti dei capi accolti.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Fondamento del rinvio al giudice di merito per nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina il rinvio nel processo tributario e la regolazione delle spese nel giudizio di legittimità.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice di rinvio.
art. 27, comma 2, D.L. n. 137 del 2020
Richiamato in relazione all'istanza di discussione in pubblica udienza, ritenuta inammissibile se proposta prima della costituzione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto al beneficio fiscale.
art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 19 febbraio 2007
La detrazione per interventi di risparmio energetico spetta anche ai titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese su edifici posseduti o detenuti.
Massime di principio
- La detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico su immobili posseduti o detenuti non è subordinata dalla legge alla registrazione del contratto che attribuisce il possesso o la detenzione; la registrazione può rilevare per altri fini, ma non costituisce requisito ulteriore del beneficio, salvo che la normativa specifica lo preveda espressamente.
- Ai fini dell'opponibilità al Fisco della detenzione o del possesso di un immobile fondato su scrittura privata non autenticata, occorre verificare la sussistenza di una data certa ex art. 2704 c.c.; il giudice deve accertare in concreto se il fatto valorizzato sia obiettivo e sottratto alla disponibilità della parte che lo invoca.
- Il controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973 può essere utilizzato per escludere detrazioni d'imposta non spettanti e ammette una limitata attività istruttoria, purché seguita dalla comunicazione dell'esito del controllo; esso non è automaticamente escluso dal fatto che il beneficio dipenda dalla verifica di un titolo legittimante.
- Nel giudizio di cassazione, la nullità per motivazione apparente o perplessa sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; il mero difetto di sufficienza della motivazione non è più censurabile.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanabile con effetti ex tunc mediante rinnovazione della notifica o per effetto della costituzione dell'intimato, anche se quest'ultima avvenga per sollevare eccezioni di rito.
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