Ordinanza n. 760/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 7453/2023 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro resa nel giudizio iscritto al numero di R.G. 15634/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'Amministrazione e del Commissario ad acta nell'esecuzione della sentenza n. 7453/2023 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 7453/2023 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio il TAR aveva pronunciato la sentenza n. 7130/2024 e, a fronte della rappresentata persistente inerzia dell'Amministrazione e del Commissario ad acta, aveva adottato l'ordinanza n. 7971/2025, disponendo chiarimenti e fissando un termine di 60 giorni per l'adempimento decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza. Alla data della camera di consiglio il termine non era ancora interamente decorso.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha reiterato l'incombente istruttorio già disposto con l'ordinanza n. 7971/2025, fissando il nuovo termine per l'adempimento al 28 febbraio 2026 e richiamando l'Amministrazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni precedenti. Ha inoltre stabilito che il riscontro dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, ritenendo altrimenti non assicurabili l'inserimento nel fascicolo e la cognizione del giudice. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 marzo 2026. Il Collegio si è riservato ogni ulteriore provvedimento, inclusa l'eventuale sostituzione del Commissario ad acta con un funzionario di diversa Amministrazione e la trasmissione degli atti ad altro giudice per le eventuali conseguenze penali e contabili. Non è stata adottata una decisione conclusiva sulla domanda di ottemperanza né è stata pronunciata una condanna sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il termine assegnato per l'adempimento non sia ancora interamente decorso, il giudice può reiterare o rinnovare l'incombente istruttorio e rinviare la trattazione, riservando ogni ulteriore provvedimento all'esito del termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può richiedere che i chiarimenti e il riscontro dell'amministrazione siano depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, quando ciò sia necessario per garantirne l'inserimento nel fascicolo e la cognizione da parte del giudicante.
- In presenza di persistente inerzia nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può riservarsi di sostituire il commissario ad acta con altro funzionario, anche appartenente a una diversa amministrazione, nonché di trasmettere gli atti al giudice competente per le eventuali conseguenze derivanti dal rifiuto di atti d'ufficio e per i profili contabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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