Sentenza n. 165/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 658/2024 del Tribunale Lavoro di Bologna, pubblicata in data 3.6.2024 con correzione di errore materiale accolto in data 28.6.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 658/2024 del Tribunale del lavoro di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti scolastici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna, corretta con provvedimento del 28 giugno 2024 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 29 luglio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione nell'esecuzione della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza dei ricorrenti, dovrà intervenire in sostituzione dell'Amministrazione il commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi novanta giorni e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e prevedere l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'amministrazione, purché il giudicato sia documentalmente attestato e sia decorso il termine dilatorio per l'esecuzione previsto dalla legge.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successivo intervento sostitutivo.
- Nell'esecuzione del giudicato devono essere detratte le somme o le utilità eventualmente già corrisposte dall'amministrazione.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato, se versato.
Come è indicizzato
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