Cassazione Civile, Ordinanza n. 41000/2021 del 21/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela di un fallimento aveva promosso azione contro l'ex amministratore della società fallita e contro una società lussemburghese nella quale l'amministratore aveva conferito tutto il proprio patrimonio immobiliare, chiedendo la dichiarazione di inefficacia verso la massa, oppure l'accertamento della simulazione, dell'atto di conferimento. La domanda si fondava sull'assunto che tale atto avesse sottratto beni alla garanzia patrimoniale del futuro creditore derivante da un'azione di responsabilità per mala gestio. In appello, la curatela contestava che fosse necessaria la preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del credito risarcitorio per poter proporre revocatoria, sostenendo che bastasse l'allegazione di una ragione di credito non manifestamente pretestuosa. Con il secondo motivo deduceva inoltre la violazione delle regole sulla non contestazione, assumendo che la controparte non avesse specificamente contestato la pendenza della lite sulla responsabilità e che, quindi, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare provata la titolarità del credito litigioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione d'appello nella parte in cui aveva subordinato l'azione revocatoria alla prova dell'effettiva instaurazione del giudizio di accertamento del credito. Ha ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente un credito anche eventuale o litigioso, purché sia allegato in modo non manifestamente pretestuoso, senza necessità di un previo accertamento giudiziale del credito stesso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche dal titolare di un credito eventuale o litigioso; non è necessario che il credito sia già definitivamente accertato, purché la ragione di credito sia allegata e non appaia manifestamente pretestuosa.
art. 2697 c.c.
La censura richiama il riparto dell'onere probatorio, ma la Corte chiarisce che, nel contesto della revocatoria, non occorre la prova della preventiva instaurazione del giudizio di accertamento del credito.
art. 115 c.p.c.
La ricorrente invoca il principio di non contestazione; la Corte non decide sul punto perché il relativo motivo viene assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 167 c.p.c.
La ricorrente richiama l'obbligo di specifica contestazione dei fatti; il motivo resta assorbito.
art. 295 c.p.c.
È richiamato il precedente delle Sezioni Unite che ha escluso la sospensione necessaria del giudizio revocatorio in pendenza del giudizio di accertamento del credito posto a base della revocatoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, la nozione di credito è ampia e comprende anche la mera ragione o aspettativa di credito, purché non sia manifestamente pretestuosa.
- Il creditore può esperire la revocatoria anche se il proprio credito è ancora litigioso o eventuale, senza dover prima introdurre e definire un giudizio di accertamento del credito.
- Ai fini della legittimazione all'azione revocatoria non occorre un accertamento, nemmeno incidentale, della fondatezza del credito: è sufficiente verificare che la prospettazione creditoria non sia meramente fittizia o abusiva.
- La pendenza di un giudizio di accertamento del credito non costituisce presupposto necessario dell'azione revocatoria, né ne condiziona l'ammissibilità.
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