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Sentenza

Sentenza n. 14829/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202608696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica della graduatoria di una procedura selettiva interna, per soli titoli, per quindici posizioni di dirigente di ricerca, con rideterminazione dei punteggi di alcuni candidati

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni datrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore degli Affari del Personale dell'INGV che ha rettificato la precedente graduatoria della procedura selettiva interna prevista dall'art. 15 del CCNL del 7 aprile 2006, chiedendo altresì l'annullamento degli atti preparatori e dei verbali della commissione esaminatrice con cui erano stati rideterminati i punteggi dei candidati. La controversia riguardava una selezione interna per l'accesso a un livello superiore del medesimo profilo professionale, nell'ambito di un unico organico caratterizzato da omogenea professionalità, senza passaggio a una diversa area o categoria e senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Le parti controinteressate hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l'orientamento secondo cui le controversie sulle progressioni interne tra livelli della medesima area o categoria, comprese quelle disciplinate dall'art. 15 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto decisivo che la procedura riguardasse una progressione all'interno dello stesso profilo professionale e dello stesso organico, caratterizzati da omogenea professionalità, senza variazione di area o categoria e senza novazione oggettiva del rapporto. Ha quindi escluso che si trattasse di una progressione verticale riservata alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. La controversia sulla graduatoria e sui punteggi della selezione deve essere riproposta davanti al giudice ordinario, nei termini e secondo le modalità dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata all'esito dell'udienza cautelare, sentite le parti.

    Consente la definizione immediata del giudizio quando sussistono i relativi presupposti, anche mediante declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    La causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla norma.

  • art. 15 CCNL Istruzione e Ricerca del 7 aprile 2006

    Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli.

    La previsione contrattuale configura i livelli del medesimo profilo professionale come articolazioni di un unico organico e non come aree o categorie diverse; le selezioni interne tra tali livelli non costituiscono progressioni verticali ai fini del riparto di giurisdizione.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

    La giurisdizione amministrativa sulle progressioni verticali non si estende alle progressioni interne tra livelli della medesima area, categoria o fascia di inquadramento, caratterizzate da omogeneità professionale.

Massime di principio

  • Le controversie relative all’esito e alla graduatoria di selezioni interne per il passaggio tra livelli appartenenti al medesimo profilo professionale e al medesimo organico, caratterizzati da omogenea professionalità e senza mutamento di area o categoria, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione nel pubblico impiego contrattualizzato, non costituisce progressione verticale la progressione tra livelli della stessa area, categoria o fascia di inquadramento, anche quando comporti l’attribuzione di una qualifica o di un trattamento economico superiore.
  • L’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 riserva al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali e sulle autentiche progressioni verticali, ma non quelle concernenti selezioni interne per l’avanzamento tra livelli omogenei del medesimo profilo professionale.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione secondo l’art. 11 c.p.a., nei termini e alle condizioni ivi previste.

Come è indicizzato

MaterieRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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