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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1464/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente propose due distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari: uno contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa a un’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bari in una causa per il pagamento di prestazioni professionali, e l’altro contro la cartella di pagamento, per complessivi Euro 178,33. Riuniti i ricorsi, la Commissione tributaria provinciale li respinse; la Commissione tributaria regionale della Puglia respinse l’appello del contribuente e accolse l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente propose ricorso per cassazione articolato in trentatré motivi. In particolare, con il tredicesimo motivo contestò la declaratoria d’inammissibilità del ricorso contro la cartella, ritenuto non notificato all’Ufficio: sostenne che la notifica era stata effettuata mediante raccomandata e che il relativo avviso di ricevimento era stato depositato con il ricorso, prospettando inoltre che l’eventuale nullità fosse stata sanata dalla costituzione dell’Agenzia, che aveva avuto piena conoscenza dell’atto. Con il quattordicesimo motivo contestò la declaratoria d’inammissibilità dell’altro ricorso, ritenuto privo delle sottoscrizioni del contribuente e del difensore nella copia notificata, deducendo che l’atto notificato era firmato e che, comunque, il suo contenuto e la costituzione dell’Agenzia consentivano di ricondurlo con certezza al contribuente e al difensore. Gli altri trentuno motivi investivano, tra l’altro, la legittimazione e la rappresentanza processuale dell’Agenzia, la notificazione degli atti impositivi e della cartella, la prova e la conformità degli avvisi di ricevimento, il presupposto dell’imposta, il contraddittorio e il diritto di difesa, nonché la condanna alle spese e l’addebito di abuso del processo e lite temeraria.

La decisione

La Corte ha accolto il tredicesimo motivo: ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c., la nullità della notificazione del ricorso introduttivo si sana quando l’atto raggiunge il proprio scopo; nel caso concreto, la costituzione dell’Agenzia delle entrate aveva determinato una valida instaurazione del rapporto processuale e, nel giudizio di primo grado, l’Ufficio non aveva dedotto il vizio di notificazione. Ha inoltre accolto il quattordicesimo motivo: la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata non comporta nullità se gli elementi dell’atto consentono di riferirlo con certezza al suo autore; nella specie, costituendosi e articolando le proprie difese, l’Agenzia aveva mostrato di averne compreso la riferibilità al contribuente e al difensore. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili, con possibilità di riproporre le relative censure davanti al giudice di rinvio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156, ultimo comma, c.p.c.

    La disposizione dell’art. 156 c.p.c., u.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, deve essere interpretata con riferimento allo scopo proprio dell’atto. Ne consegue che la nullità incorsa nella notificazione della citazione, nella fattispecie, si è sanata con la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate (Cass. n. 1676 del 2015) tenuto conto che, anche laddove sia ravvisabile l’omessa o irregolare notifica, vi è stata la valida instaurazione del rapporto processuale, nè risulta che nel corso del giudizio di primo grado, per non essere stato neppure dedotto dall’Agenzia, sia stato fatto valere il vizio di notificazione del ricorso introduttivo.

    La nullità della notificazione si sana quando l’atto raggiunge lo scopo cui è destinato. La costituzione in giudizio del destinatario può realizzare tale sanatoria, se determina la valida instaurazione del rapporto processuale.

  • art. 156 c.p.c.

    Questa Corte ha più volte affermato che la mancanza della sottoscrizione del difensore, nella copia dell’atto introduttivo del giudizio notificata al convenuto, non ne comporta la nullità, quando dalla copia dell’atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo dell’atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sebbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l’autore.

    La mancanza della firma del difensore nella copia notificata dell’atto introduttivo non determina nullità se gli elementi dell’atto permettono di attribuirlo con certezza al difensore abilitato munito di mandato; rileva la riferibilità dell’atto al suo autore, non la sola conoscibilità.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione dell’atto introduttivo è sanata dal raggiungimento dello scopo quando la costituzione del destinatario realizza una valida instaurazione del rapporto processuale; la sanatoria opera anche in presenza di notificazione omessa o irregolare.
  • La copia notificata dell’atto introduttivo priva della sottoscrizione del difensore non è nulla se, in base agli elementi contenuti nell’atto e alle circostanze del processo, è possibile ricondurla con certezza al difensore abilitato munito di mandato. Ai fini della sanatoria, è decisiva la riferibilità dell’atto al suo autore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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