Sentenza n. 5181/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso da parte del ricorrente in possesso di nulla osta per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla richiesta di ricezione e formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla competente sede diplomatica italiana rispetto al dovere di ricevere e formalizzare la domanda di visto d'ingresso, nonostante il possesso di un nulla osta per lavoro subordinato. Nelle more dell'esame della domanda cautelare, il MAECI ha comunicato che l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad aveva convocato il ricorrente proprio per formalizzare l'istanza di visto. La convocazione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione ha posto in essere, nelle more del giudizio, l'attività richiesta dal ricorrente. Ha applicato l'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: la richiesta di appuntamento è stata accolta soltanto dopo la proposizione del ricorso, sicché il MAECI è stato condannato al pagamento di € 500 in favore del ricorrente, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, richiamato nel dispositivo, per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adempie integralmente all'attività richiesta dal ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale quando l'attività amministrativa sia stata compiuta soltanto dopo la proposizione del ricorso.
- In una controversia relativa alla mancata ricezione o formalizzazione di una domanda di visto, la convocazione dell'interessato da parte della sede diplomatica per formalizzare l'istanza soddisfa la pretesa oggetto del giudizio sul silenzio, senza comportare necessariamente una decisione sul merito della domanda di visto.
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