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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20026/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006 nei confronti degli eredi di un contribuente deceduto, recuperando a tassazione una plusvalenza derivante da quattro compravendite di terreni stipulate nello stesso giorno. La pretesa fiscale era costruita sul raffronto tra i prezzi dichiarati nei rogiti e i maggiori valori definitivi accertati in sede di imposta di registro, a seguito della definizione delle liti da parte degli acquirenti. I contribuenti avevano ottenuto ragione in primo e secondo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione dell'art. 67 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR non aveva considerato che il de cuius non aveva dichiarato alcuna plusvalenza e che, comunque, il reddito doveva essere ricostruito almeno sulla base dei prezzi di cessione indicati negli atti; (2) violazione dell'art. 51 d.P.R. 131/1986, sostenendo che il valore definitivamente definito ai fini dell'imposta di registro potesse essere utilizzato per determinare la plusvalenza tassabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, affermando che lo ius superveniens dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015 impedisce di presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo solo dal valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Ha però accolto il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva considerato il dato decisivo che il contribuente non aveva dichiarato alcuna plusvalenza nella dichiarazione dei redditi, pur emergendo una plusvalenza dal confronto tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione indicato negli atti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986

    Individua la tassazione delle plusvalenze; nel caso concreto rileva perché il reddito da plusvalenza non era stato dichiarato e doveva essere valutato in base al corrispettivo effettivamente percepito, non al solo valore registro.

  • art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986

    La pretesa di fondare su tale norma la ricostruzione della plusvalenza è stata respinta, in quanto il valore definito ai fini dell'imposta di registro non basta da solo a presumere un maggior corrispettivo ai fini IRPEF.

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011

    Richiamato solo come base della definizione delle liti pendenti relativa agli avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotti dall'Agenzia.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità fondata su tale norma è stata respinta.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per doppia conforme è stata respinta perché il ricorso censurava violazioni di legge, non vizi motivazionali.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 14 settembre 2015

    "per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro"

    È norma interpretativa e retroattiva; esclude che il solo valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro basti a presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi.

Massime di principio

  • Nelle cessioni di immobili o aziende, il valore definitivamente accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non consente, da solo, di presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo tassabile ai fini delle imposte sui redditi.
  • Dopo l'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, l'accertamento di una plusvalenza non può fondarsi automaticamente sulla mera trasposizione del valore registro, occorrendo ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
  • Lo ius superveniens interpretativo può applicarsi nel giudizio di cassazione se sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso e pertinente alle questioni dedotte.
  • Se il contribuente non ha dichiarato alcuna plusvalenza, il giudice di merito deve comunque verificare se dal raffronto tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione emerga un reddito imponibile, senza limitarsi a escludere la pretesa per l'inattendibilità del valore registro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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