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Ordinanza

Ordinanza n. 365/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa: (i) il documento di ARERA n. 133/2022/R/EEL del 29 marzo 2022, recante “orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; (ii) la nota del GSE prot. P20220382662 del 9 luglio 2022 recante “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. «Decreto Sostegni ter», intestati a Fontenergia S.r.l. CF: 01632570998, P.IVA: 01632570998”; (iii) le Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15 bis DL gennaio 2022, n.4, pubblicate dal Gse; il tutto previa rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 dicembre 2022: per l'accertamento della non debenza degli importi richiesti dal GSE con le “Fatture” depositate unitamente al presente atto, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 con altre somme da quest'ultimo dovute all'odierna ricorrente a qualsiasi titolo. nonché, ove occorra, per l'annullamento, - di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione la Delibera ARERA n. 266/2022, procedendo con la richiesta di pagamento e/o con la compensazione di importi asseritamente dovuti in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 maturati a decorrere dal mese di febbraio 2022, ivi compresi, ove occorrer possa, le “Fatture”, depositati unitamente al presente; - del comunicato del GSE del 7 ottobre 2022, pubblicato sul sito internet, rubricato “aggiornamento tempistiche pubblicazione e pagamenti corrispettivi”, e delle fatture inviate dal GSE in esecuzione del citato comunicato; - di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; e per la condanna del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e agli atti impugnati con l'atto introduttivo e il presente atto di motivi aggiunti; il tutto previa disapplicazione dell'art. 15 bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; ovvero, in subordine, per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022; in ulteriore subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato. quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 6 giugno 2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); - dell'Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”; - della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 (di seguito “Delibera 266”) e di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti, nei termini esposti con il presente atto; di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti; nonché per l'accertamento in via principale, dell'intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigenza dell'art. 15-bis a opera della Legge n. 197/2022 (di seguito “Legge n. 197/2022” o “Legge di Bilancio”) nei termini esposti nel presente atto; in ogni caso, della non debenza degli importi già richiesti e che verranno in futuro richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 e della Legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 e della Legge n. 197/2022 con altre somme da quest'ultimo dovute all'odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID (ove presenti); e per la condanna del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, agli atti impugnati con l'atto introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti; il tutto: - previa disapplicazione dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25/2022, nonché della Legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità eurounitaria dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25/2022, nonché della Legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero in ulteriore subordine per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale; - ovvero, in estremo subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato. quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 2 aprile 2025: per l’annullamento - della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori e mediante mail, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e “Norma Extra Profitti Pubblicazione nuove partite economiche previste dall'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 N.4”; - del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023 e della Delibera 266/2022; - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); - dell’Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione”; - della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e di tutti gli atti già impugnati nel presente giudizio, nei termini esposti con il presente atto; - di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti già impugnati nel presente giudizio e con il presente atto di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento - dell’intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigenza dell’Art. 15-bis a opera della legge n. 197/2022 nei termini già esposti nei precedenti atti e qui ribaditi; - del difetto assoluto dei presupposti per la riattivazione della fatturazione e per l’emissione delle fatture, - in ogni caso, della non debenza degli importi richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022 con altre somme da quest’ultimo dovute all’odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; e per la condanna del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, agli atti impugnati nel presente giudizio; il tutto: - previa disapplicazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità euro-unitaria dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale; - ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato.

Giustizia amministrativa202201979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ARERA e GSE di applicazione e riscossione del meccanismo di regolazione degli extraprofitti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese la diffida di pagamento e le fatture

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL, la successiva deliberazione n. 143/2023/R/EEL, i relativi allegati e gli atti esecutivi del GSE, chiedendo anche l'accertamento della non debenza delle somme richieste, la restituzione degli importi incassati o compensati e il pagamento integrale dei corrispettivi previsti dalle convenzioni RID. Ha dedotto, tra l'altro, l'intervenuta abrogazione o mancata vigenza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 per effetto della legge n. 197/2022, il difetto dei presupposti per la riattivazione della fatturazione, il contrasto della disciplina nazionale con il regolamento UE 2022/1854 e ha chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea o la rimessione alla Corte costituzionale. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti, deducendo il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla riscossione delle somme richieste dal GSE. Il TAR ha precisato di ritenere sussistenti giurisdizione e competenza, impregiudicata la questione relativa alla giurisdizione sugli atti esecutivi del GSE, e ha lasciato impregiudicate le eccezioni pregiudiziali.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza definire nel merito le questioni concernenti la legittimità delle deliberazioni ARERA, la disciplina legislativa sugli extraprofitti, la compatibilità con il diritto dell'Unione europea, la questione di costituzionalità o il riparto di giurisdizione sugli atti esecutivi del GSE. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, rilevando che la diffida riguardava anche fatture emesse già dal 2022 ma non ancora portate a esecuzione; che la società, quale operatore qualificato, avrebbe dovuto considerare le relative passività nella gestione finanziaria e contabile degli ultimi tre esercizi, durante i quali aveva trattenuto gli extraprofitti; che la documentazione contabile riferita al bilancio 2025 rappresentava esposizioni debitorie generiche e non dimostrava che la riscossione delle somme indicate nella diffida avrebbe compromesso l'attività d'impresa; che il GSE si era limitato a riservarsi azioni di recupero, senza averne ancora intrapresa alcuna; e che le somme eventualmente riscosse sarebbero comunque ripetibili dal GSE, soggetto solvibile, in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022

    interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

    La disciplina è oggetto delle questioni di legittimità e compatibilità eurounitaria dedotte dalla ricorrente, non esaminate nella fase cautelare.

  • legge n. 197/2022

    La legge è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla prospettata abrogazione o mancata vigenza dell'art. 15-bis e alla disciplina degli interventi sull'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione; la questione è rimasta impregiudicata.

  • Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022

    La ricorrente ha dedotto il contrasto della disciplina nazionale con il regolamento e ha chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale sulla compatibilità degli artt. 6 e 8 con il Trattato; il TAR non ha deciso tali questioni.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare, respinta per insussistenza di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave, irreparabile e attuale; la mera esposizione debitoria dell'impresa, documentata mediante dati contabili generici, non è sufficiente se non viene provato che l'esecuzione dell'atto inciderà concretamente sulla continuità dell'attività imprenditoriale.
  • Non sussiste un periculum in mora attuale quando l'amministrazione o il gestore si sia limitato a diffidare il debitore e a riservarsi future azioni di recupero, senza avere ancora intrapreso l'esecuzione forzata o altra concreta attività esecutiva.
  • La possibilità di ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse esclude, di regola, l'irreparabilità del pregiudizio, soprattutto quando il soggetto percettore sia indubitabilmente solvibile.
  • Per un operatore professionale, la prevedibilità di passività derivanti da fatture già emesse impone una qualificata diligenza nella gestione finanziaria e contabile; la mancata considerazione di tali poste indebolisce la deduzione di un pregiudizio cautelare sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizione

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