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Sentenza

Sentenza n. 4230/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 965/2025.

Giustizia amministrativa202601206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna n. 965/2025, relativa all’annullamento dell’aggiudicazione di quattro lotti di una gara regionale e al successivo scorrimento della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante aveva impugnato l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione ottenuta dal RTI per i lotti 4, 5, 10 e 11 e la successiva aggiudicazione definitiva, deducendo violazione degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 1, comma 2, dell’Allegato II.10 al codice dei contratti pubblici, dell’art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere. Con il primo motivo ha contestato l’esclusione della mandante per violazioni tributarie gravi e definitivamente accertate, sostenendo l’insufficienza dell’avviso di accertamento, l’assenza di prova della definitività del debito, la mancata conoscenza tempestiva dell’atto e l’invalidità delle notifiche. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione della mandataria come operatore gravemente inadempiente rispetto a violazioni tributarie non definitivamente accertate, sostenendo che la stazione appaltante avesse applicato un automatismo espulsivo senza un’adeguata valutazione prognostica dell’affidabilità e avesse calcolato erroneamente la soglia del 10 per cento, rapportandola ai soli lotti utilmente aggiudicati anziché a tutti quelli per i quali erano state presentate offerte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l’esclusione della mandante ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, poiché il debito TARI, pari a 9.050 euro, superava la soglia di 5.000 euro prevista dall’Allegato II.10. Anche ammettendo irregolarità nelle notifiche originarie, la società aveva acquisito legale conoscenza del debito il 18 luglio 2024, presentando un’istanza di rateizzazione. Tale condotta è incompatibile con la negazione della conoscenza dell’atto e la rateizzazione non sospende il termine per impugnare, sicché il successivo ricorso tributario, proposto nel maggio 2025, era tardivo e non impediva la definitività della pretesa. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità deve essere rapportata ai soli lotti per i quali l’operatore abbia concorso utilmente, risultando primo in graduatoria, e non a tutti i lotti per i quali abbia presentato offerta. Nel caso concreto, il valore rilevante era quello dei lotti 4, 5, 10 e 11, pari a 77.613.142,50 euro; applicando la quota del 51 per cento della mandataria, la base di calcolo era 39.582.702,68 euro e la soglia del 10 per cento era 3.958.270 euro. Le violazioni non definitivamente accertate, pari a 7.415.341,81 euro, superavano quindi ampiamente la soglia. La presentazione di offerte per tutti i lotti avrebbe artificiosamente gonfiato la base di calcolo e contrasterebbe con i principi di fiducia, lealtà e correttezza nelle procedure di gara. La gravità delle violazioni, non analiticamente rappresentate alla stazione appaltante, era idonea a compromettere il rapporto fiduciario e a giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione. L’appellante è stato condannato alle spese, liquidate in 3.000 euro per ciascuna parte appellata, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Consente l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, esercitato dalla Regione nel caso concreto in relazione alle cause ostative fiscali emerse a carico del RTI.

  • art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023

    ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

    Prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico per violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate; la definitività deriva da sentenze o atti amministrativi non più impugnabili.

  • art. 1.1 Allegato II.10 d.lgs. 36/2023

    violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione

    Individua la definitività della violazione fiscale e stabilisce la soglia di gravità superiore a 5.000 euro per le violazioni rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 6.

  • art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali

    Consente l’esclusione per violazioni fiscali gravi non definitivamente accertate, previa valutazione della gravità anche in rapporto al valore dell’appalto.

  • art. 3 Allegato II.10 d.lgs. 36/2023

    la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto

    Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia è rapportata ai lotti per i quali l’operatore concorre utilmente; nei raggruppamenti è riferita al valore della prestazione assunta dal singolo partecipante, fermo il minimo di 35.000 euro.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Il principio di fiducia, insieme ai doveri di lealtà e correttezza richiamati dalla sentenza, impedisce condotte volte ad ampliare artificiosamente la base di calcolo della soglia di gravità o a eludere la disciplina sulle cause di esclusione.

  • artt. 122 e 124 c.p.a.

    Richiamati con riferimento alle domande subordinate di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, non accolte per il rigetto dell’appello.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esclusione automatica prevista dall’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, una violazione tributaria è definitivamente accertata quando la pretesa risulta consacrata in una sentenza o in un atto amministrativo non più soggetto a impugnazione; l’istanza di rateizzazione costituisce legale conoscenza del debito e non sospende il termine per impugnare l’atto tributario.
  • La richiesta di rateizzazione delle somme indicate in un avviso di accertamento è incompatibile con la contestazione della mancata notificazione dell’atto e, una volta decorso il termine per impugnarlo dalla legale conoscenza, non può essere neutralizzata dalla proposizione tardiva di un ricorso tributario volto a negarne la definitività.
  • Per la valutazione della gravità delle violazioni fiscali non definitivamente accertate negli appalti suddivisi in lotti, la soglia del 10 per cento deve essere rapportata al valore dei lotti per i quali l’operatore abbia concorso utilmente, collocandosi primo in graduatoria, e non al valore di tutti i lotti per i quali abbia presentato offerta.
  • Nel caso di partecipazione a un raggruppamento temporaneo, la soglia di gravità delle violazioni fiscali non definitivamente accertate deve essere calcolata sul valore della prestazione assunta dal singolo partecipante, applicando la relativa quota di partecipazione.
  • La presentazione di offerte per tutti i lotti, quando l’operatore non possa utilmente aggiudicarseli tutti, non può essere utilizzata per gonfiare artificiosamente la base di calcolo della soglia del 10 per cento, poiché tale condotta contrasta con i principi di fiducia, lealtà e correttezza nelle procedure di gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiAutotutela decisoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaBuona fede e correttezza della PAPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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