Ordinanza n. 230/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa misura cautelare del verbale del 7 giugno 2024, con il quale il consiglio della classe 2B dell''Istituto comprensivo statale -OMISSIS- ha deliberato, a maggioranza, la non ammissione alla classe III B di -OMISSIS-, verbale integralmente conosciuto in data 24 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale del consiglio di classe che ha deliberato la non ammissione del minore alla classe successiva
Esito
La controversia
I genitori del minore hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, il verbale con cui il consiglio della classe 2B di un istituto comprensivo statale ha deliberato a maggioranza la non ammissione del minore alla classe III B. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né riferisce sull'esito della precedente fase cautelare. In questa fase il Collegio ha rilevato la necessità di acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito, nonché, ove tale interesse permanga, un aggiornamento sulla situazione di fatto e sugli eventuali atti o fatti sopravvenuti e l'indicazione circa la necessità di ulteriori attività istruttorie.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico, i ricorrenti devono dichiarare motivatamente se permane l'interesse alla decisione nel merito; in caso positivo, devono aggiornare la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori istruttorie. Il Collegio ha avvertito che il mancato adempimento potrà essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come comportamento processuale idoneo a manifestare implicitamente e inequivocabilmente il sopravvenuto disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata ancora definita la domanda di annullamento, né è stato adottato un definitivo regolamento delle spese. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base per valutare il comportamento processuale della parte che non adempia all'incombente istruttorio relativo alla permanenza dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche desumendola dall'inerzia della parte previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione processuale, l'inerzia protratta oltre il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse alla controversia.
- La mancata ottemperanza a un incombente istruttorio avente ad oggetto la verifica dell'attualità dell'interesse a ricorrere può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., sulla base del comportamento processuale della parte.
- Prima di calendarizzare o definire nel merito una controversia, il giudice può richiedere alla parte ricorrente di precisare l'attualità dell'interesse, di riferire sugli eventi sopravvenuti e di indicare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
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